Agevolazione prima casa: vale anche per i residenti all’Estero?

L’Agenzia delle Entrate risponde a un contribuente residente all’estero che ha acquistato una prima casa in Italia

di Redazione tecnica - 29/09/2021

L’agevolazione “prima casa” è utilizzabile anche dai residenti all’estero? E se sì, è necessario prendere la residenza in Italia? Il Fisco chiarisce tutto con la risposta n. 627/2021 fornita a un istante, residente all'estero e iscritto all'A.I.R.E.

Nello specifico, il contribuente ha acquistato un immobile, da destinare ad abitazione principale, chiedendo le agevolazioni "prima casa". L’immobile è stato quindi rivenduto,  per acquistarne subito dopo un altro, in categoria A/3, chiedendo anche per questo di usufruire dell’agevolazione prima casa, ai sensi della disposizione di cui al n. 21 della tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Da qui il dubbio: per potere utilizzare l’agevolazione è obbligatorio trasferire la residenza nel Comune in cui è stata acquistata la nuova abitazione?

Agevolazioni prima casa: dove stabilire la residenza

Nel fornire la risposta, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento alla vigente Nota II-bis, posta in calce all'articolo 1, della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), che prevede, tra le condizioni per poter fruire del beneficio, che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente:

  • ha oppure stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza;
  • svolge la propria attività;
  • se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende;
  • se è cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano.

La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa  dall'acquirente, a pena di decadenza, nell'atto di acquisto.

Vendita prima casa entro 5 anni:cosa succede

C’è un però: ai sensi del comma 4 della citata Nota, se i beni acquistati con l'agevolazione vengono alienati prima dei cinque anni dalla data di acquisto, l'ufficio presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti:

  • la differenza fra l'imposta sul valore aggiunto calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata;
  • irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza;
  • recuperare gli interessi di mora.

Queste disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Agevolazioni prima casa per residenti all’estero

Riguardo al quesito oggetto della risposta, il Fisco ha evidenziato che per il cittadino emigrato all'estero, l'agevolazione prima casa spetta a condizione che:

  • l'immobile acquistato costituisca la prima casa nel territorio italiano;
  • l'immobile sia ubicato in qualsiasi punto del territorio nazionale.

Inoltre, per l'acquirente che viva stabilmente all’estero NON è necessario:

  • prendere entro diciotto mesi la residenza nel Comune in cui è situato l'immobile acquistato;
  • documentare la residenza all’estero con un certificato di iscrizione all'AIRE, essendo sufficiente un’autocertificazione resa come dichiarazione nell'atto di acquisto.
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