Agevolazioni prima casa: dal Fisco chiarimenti su termini e condizioni

L'Agenzia delle Entrate chiarisce termini e condizioni previste per la fruizione delle agevolazioni prima casa alla luce della pandemia e della Legge n. 21/2021

di Giorgio Vaiana - 07/04/2021

Torna ad occuparsi del regime agevolato "prima casa" l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 228 del 2 aprile 2021 in cui si parla, oltre che dell'imposta di registro, anche di alienazione e donazione. Vediamo i dettagli.

Agevolazioni sì o no?

Chiede il parere dell'Agenzia il proprietario di un immobile, per metà donata dal padre e per metà acquistata dallo zio con le agevolazioni "prima casa". Adesso sta acquistando una nuova "prima casa" e chiede agli uffici in che modo può continuare a beneficiare dell'aliquota agevolata del 2 per cento.

Le agevolazioni "prima casa"

La norma per le agevolazioni dell'acquisto "prima casa" è disciplinata dal Tur, il Testo unico dell'imposta di registro. È prevista l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2 per cento "per i trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9". L'aliquota agevolata si applica anche nell'acquisto di una nuova "prima casa", a patto che quella posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo atto di acquisto. Nell'ipotesi di decadenza del beneficio, "sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte".

Successione o donazione

Dice l'Agenzia: "Le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione (...) (diverse da quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni o donazioni, quando, in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione contenuti nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro".

Il beneficio in caso di riacquisto

È ormai risaputo che il beneficio "prima casa" vale anche nell'ipotesi di un successivo acquisto a titolo oneroso di un'altra abitazione. E vale anche, dicono dall'Agenzia, anche nell'ipotesi, come nel caso analizzato, di precedente acquisto di immobile abitativo agevolato avvenuto, in parte, per donazione. La condizione necessaria, però, è una sola: deve essere alienata la quota acquistata a titolo oneroso entro un anno dall'acquisto. Quindi, per non far decorrere le agevolazioni, il proprietario dell'immobile deve alienare la quota del 50 per cento acquistata entro un anno dall'acquisto della nuova casa.

La sospensione dei termini

La legge n. 21 del 2021 ha prorogato la sospensione dei termini per l'agevolazione "prima casa" al 31 dicembre 2021. Pertanto, fanno sapere dagli uffici dell'Agenzia, i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi e ricominceranno a decorrere dall'1 gennaio 2022.

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