Agevolazioni prima casa: i requisiti indispensabili per non perderle

La Corte di Cassazione ricorda che il pagamento delle utenze non basta a dimostrare la residenza in un Comune

di Redazione tecnica - 01/03/2022

Per accedere alle “agevolazioni prima casa” non basta semplicemente che si tratti del primo immobile che un soggetto si trovi ad acquistare o a possedere. Tra le condizioni essenziali per averne diritto, vi è quella di prendere la residenza anagrafica nel comune in cui si trova l’immobile oggetto dell’acquisto.

Agevolazioni prima casa: i requisiti per richiederle

Lo ribadisce la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 4839/2022 della Sesta Sez. Civile, inerente il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, che aveva annullato un avviso di liquidazione per imposta di registro, con il quale erano state revocate le agevolazioni prima casa.

Ricordiamo che per usufruire delle agevolazioni prima casa, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza; se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile.

La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto. Il cambio di residenza si considera avvenuto quando il proprietario presenta al Comune la dichiarazione di trasferimento.

Si ha ugualmente diritto alle agevolazioni quando l’immobile si trova:

  • nel territorio del Comune in cui l’acquirente svolge la propria attività;
  • nel territorio del Comune in cui ha sede o esercita l’attività il proprio datore di lavoro, nel caso in cui l’acquirente si è dovuto trasferire all’estero per ragioni di lavoro;
  • nell’intero territorio nazionale, purché l’immobile sia acquisito come “prima casa” sul territorio italiano, se l’acquirente è un cittadino italiano emigrato all’estero e iscritto all’AIRE.

Decadenza agevolazioni prima casa: la sentenza della Cassazione

Nel caso in esame, la Commissione Tributaria aveva accolto il ricorso del contribuente perché aveva prestato servizio nel corpo dei Vigili del fuoco e "come tale era esentato dall'obbligo di trasferire la propria residenza unitamente alla moglie". In sostanza, la Commissione Tributaria aveva ritenuto che il contribuente, in quanto appartenente al corpo dei VV.FF., fosse esentato dall'obbligo di trasferimento nel Comune ove era ubicato l'immobile, alla stregua di un rappresentante delle forze armate e/o forze di polizia di ordinamento civile e militare.

Tale categoria infatti ha diritto alle agevolazioni di cui all'art.66 della L. 342/2000, secondo cui "non è richiesta la condizione della residenza nel Comune ove sorge l'unità abitativa" prevista dalla Nota II-bis dell'art. 1 della Tariffa parte I annessa al TUIR.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco: la deroga all’obbligo di trasferimento è riservata a una ben individuata e circoscritta categoria (forze armate e forze di polizia) e, in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art 14 preleggi, per cui non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalla stessa espressamente considerati.

Pagamento utenze non prova la residenza anagrafica

Non solo: il fatto che come documentazione di prova della residenza siano stati presentati i pagamenti di utenze domestiche e della tassa dei rifiuti non è rilevante: sempre in base alla giurisprudenza della Cassazione, "i benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, previsti dall'art. 16 del d.l. 22 maggio 1993, n. 155 spettano unicamente a chi possa dimostrare in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l'immobile senza che, a tal fine, possano rilevare la residenza di fatto o altre situazioni contrastanti con le risultanze degli atti dello stato civile".

Il requisito della destinazione del nuovo immobile ad abitazione principale deve intendersi riferito al dato anagrafico e non meramente fattuale, per cui non può desumersi dalla produzione di documenti di spesa (nelle specie, spese condominiali e utenze) in luogo della certificazione anagrafica.

Di conseguenza, il ricorso è stato accolto: la sentenza è stata cassata, con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria.

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