Aggiudicazione gara: la valutazione dei requisiti professionali

Per accertare la corrispondenza tra oggetto dell’appalto e attività svolte dell’operatore, è necessario valutare tutta la documentazione richiesta

di Redazione tecnica - 07/02/2022

La valutazione dei requisiti professionali di un concorrente rispetto all’oggetto di un appalto deve tenere conto di tutte le attività descritte nella documentazione richiesta e non solo in una parte di essa.

Valutazione requisiti professionali: la sentenza del Consiglio di Stato

Una stazione appaltante, nell’aggiudicazione di un servizio, è tenuta a valutare tutte le attività elencate nella documentazione fornita dal concorrente: lo ha ribadito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 366/2022, con cui ha accolto il ricorso di un’amministrazione comunale per la riforma della sentenza del TAR Campania, sez. staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 1943/2020.

Questi i fatti: il Comune aveva indetto una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), per l’affidamento di alcuni servizi di gestione all'interno di un porto turistico. La lex specialis prevedeva la regolare iscrizione alla Camera di commercio per attività di servizi analoghi all’oggetto dell’appalto: secondo uno dei concorrenti, la società risultata aggiudicataria dell’appalto non li avrebe posseduti, come emergeva dalla lettura della visura camerale. Il TAR aveva confermato questa tesi, sul presupposto che fosse emersa dagli atti “una marcata divergenza tra l’oggetto sociale della società controinteressata e l’attività, concretamente esercitata dalla stessa".

Di diverso avviso invece il Consiglio di Stato, a cui la stazione appaltante ha presentato appello: secondo l’amministrazione comunale, il giudice di prime cure non avrebbe considerato l’oggetto sociale dell’impresa aggiudicataria descritto nella visura camerale, per cui avrebbe erroneamente ritenuto che l’attività da questa esercitata non avrebbe potuto considerarsi “attività analoga” rispetto a quella oggetto dell’appalto.

E questa tesi è stata confermata da Palazzo Spada. Il Consiglio di Stato ha infatti richiamato il principio secondo cui l’accertamento della concreta coerenza della descrizione delle attività riportate nel certificato camerale con i requisiti di ammissione richiesti dalla lex specialis e con l’oggetto del contratto di appalto, va svolto sulla base del confronto tra tutte le risultanze descrittive del certificato camerale e l’oggetto del contratto di appalto. La sentenza di primo grado invece aveva dato rilievo solo a una parte del certificato camerale – in particolare, quello relativa all’attività esercitata nella sola sede legale – anziché operarne una valutazione complessiva e concreta.

L’appello è stato quindi accolto, confermando l’aggiudicazione dell'appalto al primo conocorrente in graduatoria, che ha dimostrato con la documentazione richiesta dalla lex specialis di essere in possesso dei requisiti professionali.

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