Aiuti di Stato Covid-19, due mesi in più per le autodichiarazioni

Nuovo provvedimento del Fisco: spostato al 31 gennaio 2023 il termine per l’invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle imprese che hanno ricevuto sussidi

di Redazione tecnica - 01/12/2022

È stato differito al 31 gennaio 2023 il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni sostitutive da parte delle imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato legati all’emergenza Covid-19. Lo ha stabilito il Fisco con il provvedimento del 29 novembre 2022 firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che concede altri due mesi di tempo per l’invio dell’autodichiarazione.

Autocertificazione importi aiuti di Stato: nuova proroga per l'invio

Si tratta di una nuova proroga che segue quella prevista dal provvedimento del 22 giugno 2022, che aveva spostato il termine inizialmente stabilito per il 30 giugno 2022 all’attuale scadenza del 30 novembre 2022, ora ulteriormente differita al 31 gennaio 2023.

Il nuovo rinvio è stato concesso per venire incontro alle segnalazioni pervenute da alcuni professionisti incaricati all’invio dai propri assistiti, che negli ultimi giorni hanno riscontrato difficoltà nell’accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA), operazione utile a reperire le informazioni necessarie alla compilazione delle dichiarazioni da inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate.

A cosa serve la dichiarazione sostitutiva

L’autodichiarazione che le imprese sono tenute a rendere è finalizzata ad attestare che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti per l’emergenza legata alla pandemia non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea Temporary Framework” e il rispetto delle varie condizioni previste dalle norme stesse.

Le modalità, i termini di presentazione e i contenuti della dichiarazione sostitutiva sono stati definiti con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 27 aprile 2022. A questo proposito, nel provvedimento del 29 novembre 2022 sono stati anche prorogati i termini per il riversamento degli importi eccedenti i limiti dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework specificati al punto 1.5. del provvedimento del 27 aprile 2022.

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