Annotazione al casellario ANAC: esclusione immediata dalla gara

Nuova delibera dell'Autorità: l'iscrizione non produce un mero effetto preclusivo, ma comporta un effetto espulsivo immediato dell'operatore dalla procedura

di Redazione tecnica - 19/04/2023

L’annotazione interdittiva al casellario ANAC determina l’esclusione automatica dell’operatore da una gara e a poco vale l’eventuale impugnativa del provvedimento al TAR.

Annotazione al casellario ANAC: esclusione dalla gara è automatica e obbligatoria

Lo conferma ANAC nella delibera del 4 aprile 2023, n. 141, con la quale ha ritenuto non conforme al disposto di cui agli articoli 80 comma 5 lett. f) e 80 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), una procedura di gara che si era conclusa con l’aggiudicazione in favore di un RTI, nonostante la carenza di un requisito di carattere generale in capo al progettista indicato derivante dalla presenza di un’annotazione interdittiva nel casellario Anac.

Secondo il RUP, proprio l’impugnativa dell’annotazione aveva generato una situazione particolarmente complessa, rispetto alla quale la Stazione Appaltante aveva dovuto assumere una decisione finale per poter proseguire nella commessa oggetto di finanziamento ministeriale che imponeva l'assunzione di una "obbligazione giuridicamente vincolante" entro l'anno in corso.

Nel valutare il caso, ANAC ha preliminarmente ricordato che:

  • l’articolo 80 comma 5 lett. f) ter del Codice dispone che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; fissando il periodo di rilevanza della causa di esclusione fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
  • in virtù del principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti, l’articolo 80 comma 6 riconosce poi alle stazioni appaltanti la facoltà di escludere l’operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l’operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, ivi compresa, quindi, anche quella attinente alle ipotesi di falsità sopra citata, in quanto i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, ma anche per tutta la durata della procedura stessa, fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dell’appalto.

Interdittiva non genera effetto preclusivo ma espulsivo e immediato

Dal combinato disposto delle disposizioni deriva dunque che l’intervenuta iscrizione interdittiva nel casellario Anac non produca un mero effetto preclusivo, ma comporti un effetto espulsivo immediato dal momento di inizio dell’iscrizione e fino a quando essa operi nel casellario informatico, mentre la sua sopravvenienza, in qualsiasi momento della procedura, comporta l’esclusione dell’operatore economico ai sensi dell’art. 80, comma 6.

L’automatismo escludente dell’annotazione trova conferma in una giurisprudenza consolidata, secondo cui la misura interdittiva opera automaticamente ai fini della esclusione dalle gare ed in assenza di valutazioni discrezionali in capo alla stazione appaltante. Secondo i giudici amministrativi tale conclusione deriva dall’esigenza di assicurare un “concreto grado di effettività” alle misure sanzionatorie adottate dall’ANAC e dalla necessità di dare rigorosa applicazione ai principi di buona fede e leale collaborazione applicabili alle gare pubbliche.

La delibera ANAC

Alla luce delle considerazioni svolte, pertanto, emersa la circostanza dell’interdittiva in capo all’operatore facente parte del raggruppamento aggiudicatario, la stazione appaltante avrebbe dovuto provvedere all’esclusione dello stesso.

Una disposizione che vale anche in caso di appalto integrato: i progettisti indicati, al pari di quelli associati, devono essere qualificati e quindi in possesso sia dei requisiti di ordine generale che di quelli di capacità tecnico professionale.

L’amministrazione pertanto, nel ritenere non applicabile la norma di cui all’art. 80 comma 5 lett. f-ter al progettista indicato, ha disatteso le disposizioni della propria lex specialis, da ritenere, secondo costante giurisprudenza, vincolanti e non disapplicabili.

Non assume efficacia dirimente, infine, l’ulteriore giustificazione addotta dalla SA in merito all’impugnativa dell’annotazione dinanzi al Tar, in quanto l’automatismo escludente opera automaticamente ai fini della esclusione dalle gare ed in assenza di valutazioni discrezionali in capo alla stazione appaltante, a nulla rilevando un’eventuale impugnazione. In virtù nel necessario possesso dei requisiti in capo all’operatore senza soluzione di continuità, infatti, il venire in rilievo di una causa di esclusione in qualsiasi momento della procedura comporta il dispiegarsi dei propri effetti in maniera automatica

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