Antincendio e Milleproroghe 2023: nuova scadenza per le strutture ricettive

Fissata per le strutture con oltre 25 posti letto una nuova scadenza per l'adeguamento alle disposizioni della regola tecnica

di Redazione tecnica - 01/03/2023

Tra le novità inserite nella legge di conversione (Legge 24 febbraio 2023, n. 13) del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022) , ce n’è una molto importante in materia di antincendio, contenuta nell’art. 12-bis.

Antincendio e Milleproroghe 2023: nuova scadenza per le strutture ricettive

La norma sostituisce la lettera i) al comma 1122 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 prevedendo che le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994 e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024.

Attenzione però: è necessario comunque presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:

  • resistenza al fuoco delle strutture;
  • reazione al fuoco dei materiali;
  • compartimentazioni;
  • corridoi;
  • scale;
  • ascensori e montacarichi;
  • impianti idrici antincendio;
  • vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
  • locali adibiti a depositi.

Il termine è prorogato al 31 dicembre 2023 limitatamente ai rifugi alpini.

Proroga per adeguamento antincendio delle strutture ricettive: obblighi nel periodo transitorio

Nelle more del completo adeguamento, i titolari delle strutture ricettive sono tenuti a:

  • a) pianificare ed attuare secondo la cadenza stabilita nell’allegato I al DM 1° settembre 2021, l’attività di sorveglianza volta ad accertare visivamente la permanenza delle normali condizioni operative, della facile accessibilità e dell’assenza di danni materiali sui dispositivi di apertura delle porte poste lungo le vie di esodo e sulla completa e sicura fruibilità dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza, su estintori e altri sistemi di spegnimento, apparecchi di illuminazione e impianto di diffusione sonora o impianto di allarme;
  • b) applicare le misure previste dall’articolo 5 del DM 16 marzo 2012;
  • c) provvedere all’integrazione dell’informazione dei lavoratori sui rischi specifici derivanti dal mancato adeguamento antincendio dell’attività;
  • d) integrare il piano di emergenza con le misure specifiche derivanti dall’analisi del rischio residuo connesso alla mancata attuazione delle misure di sicurezza e dalla presenza di cantieri all’interno delle attività;
  • e) assicurare al personale incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza la frequenza del corso almeno di tipo 2-FOR di cui all’allegato III al DM 2 settembre 2021.

Infine, la norma specifica che possono essere adibiti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione del piano di emergenza, con esonero dalla frequenza dei corsi e dal rilascio dei relativi attestati i soggetti che hanno superato il periodo di addestramento previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

 

 

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