Antincendio, pubblicata in Gazzetta una nuova RTV

Approvata la V.15 relativa a norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

di Redazione tecnica - 06/12/2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2022, n. 282 il Decreto del Ministero dell’Interno del 22 novembre 2022, recante l’”Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”.

Antincendio, il decreto con la nuova RTV

In particolare, con il provvedimento vengono approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico di cui all’allegato 1, che costituisce parte integrante del decreto.

Le norme si possono applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico:

  •  svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del d.P.R. n. 151/2011, n. 151, individuate con il numero 65, sia esistenti alla data di entrata in vigore del decreto che a quelle di nuova realizzazione;
  • In alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al DM del Ministro dell’interno 19 agosto 1996.
  • alle attività carattere temporaneo.

Sono esclusi dal campo di applicazione della regola tecnica:

  • i luoghi non delimitati;
  • gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
  • le attrazioni di spettacolo viaggiante di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.

Allegato 1 al Decreto: la RTV Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Allegato al Decreto è il Capitolo V.15 “Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico”, che rientra nella sezione V «Regole tecniche verticali» contenute nell’allegato 1 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.

La regola è così articolata:

  • Campo di applicazione
  • Definizioni
  • Classificazioni
  • Valutazione del rischio di incendio
  • Strategia antincendio
    • Reazione al fuoco
    • Resistenza al fuoco
    • Compartimentazione
    • Esodo
    • Gestione della sicurezza antincendio
    • Controllo dell’incendio
    • Rivelazione ed allarme
    • Controllo di fumi e calore
    • Sicurezza impianti tecnologici
    • Altre indicazioni

Il Decreto entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta e quindi dal 1° gennaio 2023.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati