Appalti e cause da esclusione: le nuove linee guida ANAC

Al via la consultazione pubblica online delle linee guida ANAC n. 6. Fino al 28 febbraio gli stakeholders potranno presentare le proprie osservazioni

di Redazione tecnica - 21/01/2022

Pubblicato il documento di consultazione del 18 gennaio 2022 relativo alle nuove linee guida ANAC n. 6, recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater) del codice dei contratti pubblici”, su cui è in corso, fino al 28 febbraio 2022, la consultazione pubblica online. Esse sostituiranno quelle adottate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016.

Esclusione da gare d'appalto: le nuove linee guida ANAC

Le linee guida sono destinate alle stazioni appaltanti che devono verificare la sussistenza della causa ostativa prevista dall’articolo 80, comma 5, lettere c), c-bis), c-ter) e c-quater), del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) e agli operatori economici che si trovino a rendere le dichiarazioni sostitutive in merito al possesso dei requisiti per partecipare alle gare.

Il documento ha come obiettivo agevolare queste attività, riducendo i casi di errore e favorendo la diffusione di buone pratiche, comprese attività di self cleaning da parte degli operatori, anche per diminuire l’elevato numero di contenziosi sulle esclusioni dalle gare.

Nuove linee guida ANAC: le cause di esclusione da appalto

Con l’approvazione delle nuove linee guida, non soltanto una sentenza di condanna, ma anche un rinvio a giudizio per fatti di grave rilevanza penale o un’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’amministratore della società interessata possono causare l’esclusione da una gara pubblica di un’impresa.

Nell’atto viene chiarito infatti che gli illeciti professionali gravi possano essere causa di esclusione dalle gare a prescindere dalla natura civile, penale o amministrativa dell’illecito. In particolare, si fa riferimento a provvedimenti di rinvio a giudizio, cautelari e di condanna, anche non definitiva, per reati commessi nell’esercizio della professione, come ad esempio:

  • esercizio abusivo di una professione;
  • reati fallimentari;
  • reati tributari,
  • reati societari,
  • delitti contro l’industria e il commercio,
  • reati urbanistici,
  • reati di corruzione.

Le condanne definitive costituiscono motivo di esclusione automatica dalla gara.

Inoltre, la stazione appaltante può valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del concorrente:

  • le condanne dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per illeciti antitrust gravi;
  • le sanzioni comminate dall’Anac;
  • le false informazioni rese dai concorrenti alle gare;
  • le carenze nell’esecuzione di precedenti appalti.

Attenzione però: nei casi elencati, l’esclusione dalla gara di appalto non è automatica, ma comporta l’obbligo della stazione appaltante di procedere alle valutazioni di propria competenza. In caso di esclusione, la prassi applicata prevede:

  • interdizione dalle gare pubbliche di tre anni;
  • inserimento degli illeciti nel Casellario informatico Anac su segnalazione delle stazioni appaltanti.

In proposito, ANAC segnala che nel 2021 le comunicazioni di esclusione iscritte nel Casellario informatico ammontano a circa 300: il 33 per cento del totale delle comunicazioni.

I modelli di comunicazione

Alle Linee Guida è stata allegata un’indicazione esemplificativa delle fattispecie rilevanti che devono essere oggetto di comunicazione da parte delle stazioni appaltanti. Il contenuto del documento confluirà nei Modelli di comunicazione, attualmente in fase di aggiornamento, da utilizzare per la trasmissione delle informazioni utili all’ANAC.

Rispetto a quello già in uso, è prevista la comunicazione di informazioni aggiuntive, utili alle amministrazioni per una valutazione più agevole e senza la necessità di supplementi istruttori.

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