Appalti e interventi edilizi: le figure professionali abilitate

Una recente sentenza del Consiglio di Stato ricorda gli ambiti di competenza per i progettisti

di Redazione tecnica - 07/10/2021

Architetti e ingegneri possono firmare indistintamente progetti di interventi edilizi? Dipende dalla natura dei lavori in esame, come sottolinea la sentenza n. 5510/2021 del Consiglio di Stato, riguardante l’aggiudicazione di una gara d’appalto per lavori di consolidamento di un costone.

Il TAR Campania, con sentenza n. 1547/2020, aveva annullato l’esito della gara e la società aggiudicataria si è opposta, presentando ricorso per violazione degli articoli 51 e 52 r.d. n. 2537 del 1925 s.m.i. (Regolamento per le professioni d’ingegnere e architetto) e degli articoli. 15, 16, 46 e 47 d.P.R. n. 328 del 2001 (Disciplina delle Professioni) e per violazione del bando di gara e dell’annesso disciplinare ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici).

Interventi edilizi: quale abilitazione è necessaria?

In particolare, il giudice di prime cure ha rilevato che il professionista che avrebbe firmato i documenti era un architetto e non un ingegnere, e, non trattandosi di interventi di edilizia civile, non era in possesso di adeguato titolo professionale abilitante.

Palazzo Spada ha confermato il giudizio, ricordando per prima cosa che il riparto di competenze professionali fra architetti e ingegneri è regolato in modo vincolante dal r.d. n. 2537 del 1925, in particolare dagli artt. 51, 52 e 54, non superati dal d.P.R. n. 328 del 2001, e non può neppure essere derogato dalla lex specialis di gara (cfr. Cons. Stato, V, 15 dicembre 2020, n. 8027).

Infatti la progettazione delle opere viarie, idrauliche ed igieniche, che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all’interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli artt. 51, 52 e 54 del R.D.

Alla luce del riparto di competenze così tracciato queste le conclusioni del giudice:

  • l’architetto non è abilitato alla sottoscrizione di documenti tecnici neppure se relativi a proposte progettuali migliorative o varianti;
  • solo in presenza di opere rigorosamente accessorie a quelle edili è ammissibile un’abilitazione estensiva in capo al professionista architetto;
  • occorre quindi che vi sia un nesso di precipua accessorietà fra l’intervento e l’edificio, e cioè che il primo risulti “strettamente servente un’opera di edilizia civile” per poter rientrare nel perimetro di competenza (anche) dell’architetto.

Di conseguenza, nel caso in esame, dato che le opere previste dalla lex specialis coincidono con la categoria OG8 («Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica») e la OS21 («Opere strutturali speciali», categoria cd. “super-specialistica” che afferisce alla «costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di indeformabilità tali da rendere stabili l’imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti») va escluso che si tratti di edilizia civile » di cui all’art. 52, comma 1, r.d. n. 2537 del 1925 e che possa ravvisarsi una competenza in capo al professionista architetto per le opere oggetto dell’affidamento.

E dato che il professionista firmatario del progetto in gara non risulta abilitato alla professione d’ingegnere né iscritto al relativo albo, ne consegue l’esclusione dell’offerta per mancata sottoscrizione dei relativi documenti.

Interventi aggiuntivi sono ammessi nell’offerta di gara?

La ricorrente contestava inoltre che una concorrente dovesse essere esclusa o posizionata peggio in graduatoria perché nell’offerta erano presenti interventi su aree estranee a quelle ricomprese nel progetto a base di gara.

Anche questa motivazione è stata respinta perché il bando di gara ammetteva espressamente le varianti progettuali e il disciplinare considerava appositamente a fini valutativi gli interventi di carattere aggiuntivo o migliorativo.

Secondo il Consiglio, tali interventi, relativi ad aree limitrofe a quelle direttamente interessate dall’opera e potenzialmente impattanti anche sull’accesso a queste ultime, potevano essere considerati e valutati dalla stazione appaltante nel perimetro dell’apprezzamento discrezionale per la valutazione dell’offerta tecnica, sulla base dei criteri previsti dalla lex specialis.

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