Appalti PNRR e centrale unica di committenza: interviene ANAC

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) fornisce un parere che chiarisce l'ambito di utilizzo di una centrale di committenza per le gare riguardanti i finanziamenti PNRR

di Redazione tecnica - 21/12/2022

É corretto avvalersi di una centrale unica di committenza (CUC) appositamente costituita, priva di personalità giuridica, per procedere all’indizione di gare afferenti ai finanziamenti PNRR?

Appalti PNRR e centrale unica di committenza: la risposta dell'Anticorruzione

Ha risposto a questa domanda l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) fornendo un parere che prende in considerazione le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) alla luce delle modifiche apportate prima dal Decreto Legge n. 32/2019 (Decreto Sblocca Cantieri) e poi dal Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR).

In particolare, secondo quanto previsto all'art. 51 del Decreto Governance PNRR, che ha modificato il Decreto-Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che a sua volta aveva disposto delle particolari procedure l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia, è in vigore un regime speciale nella gestione delle procedure di affidamento per gli appalti che utilizzano le risorse PNRR, PNC o derivanti da altri Fondi Ue, implicante, per i comuni non capoluogo di provincia, il ricorso obbligatorio ai moduli aggregativi di cui all'art. 37, comma 4 del Codice dei contratti Pubblici.

L'art. 34, comma 4 citato (sospeso fino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021) dispone che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

  1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
  2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
  3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

ANAC ricorda che:

  • per espressa previsione dell’art. 216, comma, 10 del Codice dei contratti pubblici: "fino all’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art. 33-ter del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221";
  • con riferimento al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti, questo sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici.

La Centrale Unica di Committenza (CUC)

Ciò premesso, prima di rispondere alla domanda posta, l'Anticorruzione ha svolto una breve digressione sulla centrale di committenza, così come declinata all'articolo 3, comma 1, lettera i) del Codice dei contratti che definisce: "centrale di committenza, un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore che forniscono attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie".

La precedente lettera a), art. 3, comma 1 del Codice indica: "amministrazioni aggiudicatrici, le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti".

A questo punto occorre prendere il considerazione il considerando n. 70 della Direttiva UE 2014/24 per il quale l'attività di committenza centralizzata consta in un "appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione". Definizione confermata all’articolo 37, par. 4, della stessa direttiva laddove si prescrive che "Le amministrazioni aggiudicatrici, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la fornitura di attività di centralizzazione delle committenze".

Secondo quanto prevede lo stesso considerando 70, l’affidamento di attività di committenza dovrebbe essere disposto secondo le procedure di aggiudicazione di cui alla Direttiva in esame, esclusivamente se queste attività non sono collegate all’esercizio delle funzioni di centralizzazione delle committenze da parte di amministrazioni aggiudicatrici e se sono effettuate con contratto a titolo oneroso.

Pertanto, la centrale di committenza, laddove non sia munus possessor committendi (titolare della carica della commissione), potrà acquisire la «funzione», intesa come titolarità del servizio, di committenza dalle amministrazioni titolari o tramite appalto ovvero per affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 12 della direttiva 2014/24/UE, così come recepito dall’articolo 5 del Codice dei contratti.

Conclusioni

Concludendo, l’attività di committenza laddove non riconosciuta per legge, dovrà essere affidata o tramite gara o in virtù del rapporto di cooperazione tra pubbliche amministrazioni. Per questo motivo, in risposta al quesito, ANAC ha confermato che la centrale di committenza può essere costituita nella forma di associazioni, unioni, consorzi o anche di accordi resi in forma di convenzione ai sensi degli artt. 30 e ss. del TUEL, prescindendo dall’acquisizione, come nel caso di specie, della personalità giuridica.

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