Appalti PNRR e competenze comuni non capoluogo, chiarimenti dal Ministero

Il Ministero del Lavoro pubblica una FAQ relativa alla Modalità di gestione degli interventi, specificando il ruolo dei Comuni non capoluogo in caso di appalti PNRR e PNC

di Redazione tecnica - 28/07/2022

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una FAQ relativa alla competenza dei Comuni non capoluogo nell'aggiudicazione degli appalti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale Complementare.

Aggiudicazione bandi PNRR, il ruolo dei Comuni non capoluogo

Nello specifico, nel quesito rivolto al MLPS si richiede se, il Comune non capoluogo di provincia, qualora iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), possa procedere autonomamente agli affidamenti senza obbligo di aggregazione ai sensi dell’articolo 52, comma 1.2, del D.L. n. 77/2021. Il dubbio nasce dal fatto che il nuovo sistema di qualificazione non risulta ancora avviato e, nel periodo transitorio, le stazioni appaltanti si devono ritenere qualificate con la sola iscrizione Ausa, peraltro necessaria per essere identificate come stazioni appaltanti a pena di nullità degli atti adottati.

Il sistema attualmente previsto all’art. 52 del D.L. n. 77/2021 che ha modificato l'articolo 1 del D.L. n. 32/2019, cd. “Decreto Sblocca Cantieri”, convertito dalla legge 55/2019, ha infatti confermato la competenza dei Comuni non capoluogo relativamente all'aggiudicazione degli appalti tradizionali, mentre ha stabilito che per l'aggiudicazione di quelli finanziati anche solo in parte dal Pnrr/Pnc, tali enti devono avvalersi della Stazione appaltante di un ente sovracomunale, anche non qualificata, delegando ad esempio l'Unione dei comuni, il comune capoluogo di provincia, la provincia o la città metropolitana.

La situazione è stata resa ancora più complessa con la circolare del MEF del 17 dicembre 2021, che ha specificato che il Comune non capoluogo di provincia, rispetto agli appalti del Pnrr/Pnc, ha una competenza limitata ad aggiudicare contratti entro i 40mila euro di importo per beni e servizi e i 150mila euro per i lavori.

Ecco quindi il dubbio: partendo dalla considerazione che non è stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 38 del Codice degli Appalti, e che ai sensi dell'art. 216 comma 10 del Codice, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), ci si chiede se per tutte le procedure di affidamento afferenti alla Missione 5 del PNRR, il Comune non capoluogo di provincia, qualora iscritto all'AUSA, possa procedere autonomamente agli affidamenti senza obbligo di aggregazione ai sensi dell'articolo 52, comma 1.2, del D.L. n. 77/2021.

I chiarimenti del Ministero

La risposta del Ministero è stata positiva, e vale anche per le procedure relative alle altre Missioni del PNRR: «ai sensi dell'art. 216 comma 10 del Codice dei contratti pubblici, fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti AUSA».

Ciò significa che il comune non capoluogo iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazione appaltanti, potrà procedere autonomamente, senza essere soggetto agli obblighi individuati al comma 4 dell'articolo 37 e senza quindi necessità di delegare a un ente sovracomunale. Nel caso di lavori non rientranti in manutenzione ordinaria, il comune non capoluogo può procedere direttamente nel limite dei 150mila euro.

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