Appalti PNRR, l'emendamento ANCI per i comuni non capoluogo

Autonomia, qualificazione, affidamenti diretti. Cosa potrebbe cambiare con la proposta di ANCI per i piccoli comuni nelle procedure legate alle risorse PNRR/PNC?

di Stefano Usai - 07/11/2022

L’ANCI, con il recente documento di fine ottobre propone una serie di emendamenti al D.L. n. 144/2022 (Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)), tra questi uno in particolare riguarda i rapporti tra comuni non capoluogo e appalti del PNRR.

Comuni non capoluogo e appalti PNRR: l'emendamento di ANCI

L’emendamento suggerisce l’innesto di un ulteriore periodo all’articolo 1, comma 1, lett. a) del DL 32/2019 (già integrato dall’articolo 52 del DL 77/2021). È noto che il comma in parola stabilisce che “fino al 30 giugno 2023 (…) Nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”.

La limitazione posta alla autonomia delle stazioni appaltanti dei comuni non capoluogo è stata oggetto, si è già detto, di varie interpretazioni soprattutto dopo la circolare ministeriale del mese di dicembre 2021 in cui si sono segnalate, in relazione alla corretta interpretazione del comma riportato, due soglie:

  • autonomia dei comuni non capoluogo sull’affidamento degli appalti anche finanziati solo in parte dal PNRR/PNC infra 40mila euro per beni e servizi e infra 150mila euro per lavori;
  • una seconda soglia, infra sottosoglia per beni/servizi, infra 150mila euro per lavori, infra il milione di euro per lavori di manutenzione ordinaria in caso di possesso della necessaria qualificazione.

In difetto procedura di aggiudicazione da delegare ad ente sovracomunale (anche non qualificato) ovvero unione dei comuni, città metropolitana, provincia, comune capoluogo.

Da qui diverse affermazioni, in particolare la valorizzazione dell’iscrizione AUSA, ed il comma 10 dell’articolo 216 del Codice, che, nel periodo transitorio sostituisce la qualificazione.

Una interpretazione di questo tipo, però, non sembra reggere rispetto al fatto che la circolare ministeriale abbia indicato due soglie. Non ci sarebbe stato bisogno. Lo stesso MIMS anche nel parere più recente (n. 1448/2022) fornisce (reitera) un riscontro già noto ricordando che i comuni non capoluogo possono appaltare (interventi PNRR/PNC) nei limiti di importo ed alle “condizioni” declinati nell’articolo 37.

Tra le condizioni (giuridiche) insiste, evidentemente, la necessità della qualificazione.

Una risposta del tipo i comuni non capoluogo possono normalmente appaltare contratti PNRR/PNC, non è stata ancora formulata (se non in un quesito del Ministero del Lavoro di cui si è già parlato).

Le possibili soluzioni

La questione, condivisibilmente, ora viene affrontata con l’emendamento dell’ANCI che ha diversi pregi. Il primo far emergere la verità (da molti ignorata) che i comuni non capoluogo hanno un problema. E, soprattutto, che questo non risulta affatto risolto dai pareri reiterati dal MIMS.

Pur vero che l’emendamento proposto si riferisce solo a beni/servizi visto che cerca di stabilire che il contingentamento dell’autonomia dei comuni non capoluogo (rispetto al PNRR/PNC) deve essere inteso – si legge nel documento ANCI -, come esclusivamente “applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.

Quindi autonomia ma solo nell’ambito della micro soglia entro cui, i decreti emergenza, consentono –per beni/sevizi -, l’affidamento diretto. L’emendamento riveste davvero una notevole importanza visto che consentirà, infine, di avere una posizione ufficiale, definitiva e chiara sulla questione. 

La sensazione è che verrà confermata una autonomia totale (nel sottosoglia) per beni/servizi, entro certi limiti per i lavori (150mila?).

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