Appalti PNRR e PNC: le deroghe fino al 31 dicembre 2023

In un recente parere, il MIT ribadisce le deroghe previste dal Decreto PNRR e l'iscrizione con riserva all'elenco di Stazioni Appaltanti qualificate fino a fine anno

di Redazione tecnica - 14/12/2023

Le procedure afferenti opere finanziate in tutto o in parte con le risorse del PNRR o del PNC continuano a seguire un regime derogatorio anche con l’acquisita efficacia del d.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contrati Pubblici), facendo riferimento alla perdurante normativa prevista dal D.L. n. 77/2021 (Decreto PNRR) e dal D.L. n. 13/2023 (Decreto PNRR3).

Appalti PNRR e PNC: le deroghe al nuovo Codice dei Contratti

Deroghe che sono state anche confermate dal MIT con la Circolare del 12 luglio 2023, che ha fornito chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative sul regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023. Ulteriore conferma arriva poi dallo stesso Ministero, tramite il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici, con il parere del 19 luglio 2023, n. 2153, in risposta a due quesiti posti da una Stazione appaltante, ovvero:

  • quali siano i termini di applicazione del d.Lgs. n. 36/2023, tenendo conto dei rinvii del DL n. 77/2021 al d.Lgs n. 50/2016 ("vecchio" Codice dei Contratti) e ai relativi atti attuativi con effetti, al momento, sino al 31 dicembre 2023 e cosa sia previsto per quanto non disciplinato in deroga dal DL n. 77/2021;
  • se Il ricorso, fino al 31 dicembre 2023, alle modalità derogatorie di acquisizione di forniture servizi e lavori di cui all'art. 1, comma 1, del D.L. 32/2019 così come modificato dall'art. 52, comma 1, lett. a) numero 1.2 del DL n. 77/2021 per i Comuni non capoluogo di Provincia, ancorché qualificatisi ai sensi del Dlgs 36/2023, sia da ritenersi un obbligo o una possibilità.

Gli effetti del nuovo codice sulle procedure PNRR e PNC

In riferimento al primo quesito, il MIT ha ricordato che, sulla base delle indicazioni di cui alla circolare del 12.07.2023, il nuovo codice non trova sostanzialmente applicazione, considerato che le semplificazioni in materia di PNRR-PNC di cui al DL n. 77/2021 sono state introdotte “solo al fine di consentire la rapida realizzazione di tali opere”.

Qualificazione con riserva

Per quanto riguarda invece la deroga sul sistema di qualificazione, per i Comuni non capoluogo di provincia, essa rappresenta appunto una possibilità: in ogni caso, come specificato al paragrafo n. 4 della Circolare, l’invito rivolto alle stazioni appaltanti è di non considerare “l’iscrizione con riserva come un’autorizzazione sine die ma quale provvedimento intrinsecamente provvisorio la cui efficacia viene espressamente perimetrata ex lege, dall’altro a non essere inerti attivandosi fin da ora, anche in relazione agli appalti PNRR e assimilati, per richiedere l’accreditamento al nuovo sistema di qualificazione in virtù dei requisiti disciplinati dall’Allegato II.4 del d.lgs.n.36 del 2023”.

Quindi, salvo eventuali proroghe, fino al 31 dicembre i comuni non capoluogo saranno qualificati con riserva, per procedere con la regolare domanda di accesso all'elenco di Stazioni Appaltanti qualificate a partire dal 1° gennaio 2024.

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