Appalti PNRR e PNC: procedure per Comuni non capoluoghi di provincia

Il MIMS spiega i riferimenti normativi contenuti nel Decreto Sblocca Cantieri e nel Codice Appalti che i comuni non capoluogo sono tenuti a seguire

di Redazione tecnica - 28/02/2022

Appalti PNRR e procedure che le stazioni appaltanti sono tenute a seguire nel caso in cui si tratti di Comuni non capoluogo di provincia: gli obblighi cambiano, secondo se la SA sia in possesso delle qualificazioni previste dall'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici.

Procedure appalti PNRR e PNC: obblighi delle stazioni appaltanti 

Ne è conferma il parere n. 1147/2022 reso dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS, inerente un questito sull'’articolo 1, comma 1, lett. a), il D.L. n. 32/2019 (c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”). Esso prevede che “nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 del Codice dei Pubblici, anche attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province”.

Ecco quindi il dubbio posto da una Stazione Appaltante: tale disposizione vale anche nel caso di comuni in possesso di qualificazione di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici, oppure in questo caso le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente, nei limiti degli importi e delle condizioni contemplati all'art. 37, commi 1 e 2? 

Secondo il MIMS, per le opere afferenti al PNRR, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, deve procedere secondo una delle modalità indicate dall’art. 37 comma 4 del Codice dei Contratti nonché dall’art. 52, co. 1.2 del dl 77/2021, convertito con la L. 108/2021, ossia:

  • 1) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, oppure ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
  • 2) ricorrendo alle unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;
  • 3) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;
  • 4. ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati.

Qualificazione stazione appaltante

Attenzione però: come specificato nel Comunicato del 17 dicembre 2021 del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del Codice, sono comunque salve le ipotesi disciplinate dall’art. 37 commi 1 e 2 primo periodo, secondo cui:

  • non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;
  •  non sono soggetti agli obblighi individuati dal comma 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all’articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.

Quindi, dato che il Comune che ha ptresentato istanza è in possesso di qualificazione ai sensi dell’art. 38 del Codice dei Contratti, potrà procedere autonomamente, senza essere soggetto agli obblighi individuati al comma 4 dell’articolo 37.

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