Appalti PNRR e PNC sopra soglia: i requisiti del RUP

Il MIMS ricorda quanto disposto dall'art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici e dalle Linee Guida ANAC n. 3 in relazione ai requisiti del RUP per lavori con importo superiore ai 139mila euro

di Redazione tecnica - 13/10/2022

Cosa succede quando nella definizione di un appalto l’importo dei lavori supera la soglia comunitaria e il RUP non ha più i requisiti richiesti?Va tutto rifatto o ci sono delle soluzioni percorribili?

Appalti sopra soglia: i requisiti del RUP

Si tratta della questione affrontata da un Comune dopo l’approvazione di un progetto preliminare, per il quale è stato richiesto un finanziamento a valere su risorse PNRR, che prevedeva lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. Affidate le successive fasi di progettazione, l'importo dei lavori è risultato superiore alla soglia e il RUP nominato a suo tempo era in possesso solo di laurea triennale, requisito non sufficiente per la tipologia di appalto.

Ecco quindi il dubbio: in assenza di altri tecnici, come rispettare il disposto delle Linee Guida ANAC che per appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria prevedono il possesso di laurea magistrale?

Il parere del MIMS

Come spiega il Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS nel parere dell’11 agosto 2022, n. 1469, l’art. 31, comma 11, del Codice dei Contratti Pubblici dispone espressamente che “nel caso in cui l'organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale”.

Dello stesso tenore le Linee Guida ANAC n. 3: in attuazione dell’art. 31, esse precisano che, nell’ipotesi di carenza in organico della stazione appaltante di professionalità adeguate allo svolgimento dell’incarico di RUP, la Stazione Appaltante può individuare un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti.

In questo caso, sarà cura della SA affiancare un ufficio di supporto al RUP, in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate all’appalto da affidare. Questa attività di supporto potrà essere svolta:

  • da altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP
  • e/o da soggetti esterni.

In entrambi i casi, i soggetti dovranno essere dotati dei requisiti tecnici e di professionalità richiesti dal Codice e dalle Linee Guida.

 

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