Appalti pubblici: applicare equo compenso a tutte le prestazioni svolte per la PA

La conferma dal viceministro della Giustizia Sisto: l’equo compenso va applicato al Codice dei Contratti senza se e senza ma

di Redazione tecnica - 06/10/2023

La disciplina sull’equo compenso, messa nero su bianco con l’entrata in vigore della legge n. 49/2023, si intreccia indissolubilmente con quella dei contratti pubblici, considerato il ruolo preponderante che i professionisti assumono nello svolgimento di prestazioni e incarichi per la PA.

Equo compenso e contratti pubblici: nessuna deroga su prestazioni per la PA

Non mancano però punti critici e tentativi di eludere la norma sui compensi, com’è stato anche recentemente sottolineato, e ulteriormente ribadito nell’ambito di un convegno organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari sul nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 36/2023).

Spazio per storture non ce n’è: lo ha confermato il Viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, presente all’evento, secondo cui l’equo compenso va applicato al Codice dei Contratti senza se e senza ma, dunque a tutte le prestazioni professionali svolte per conto delle Pubbliche Amministrazioni.

Una posizione ribadita anche dal Consigliere del CNI Domenico Condelli: "È stata discussa l'applicazione dell'Equo compenso con il Codice dei Contratti vigente, pervenendo alla conclusione che è possibile la coesistenza di entrambe le norme. Rispetto alla questione dell’ambito di applicazione della disciplina dell’Equo compenso, è necessario precisare che proprio sulla scorta di una lettura complessiva e non parcellizzata del quadro normativo di riferimento emerge con evidenza che non può sollevarsi alcun ragionevole dubbio circa l’applicazione della disciplina dell’Equo compenso, così come dettata dalla L. n. 49/2023, al Codice dei Contratti”.

Perrini (CNI): fondamentali competenze e formazione professionale

Accanto ai compensi, le competenze: imprescindibile quindi il riferimento al tema dei RUP, adesso acronimo di responsabile unico del progetto, a cui il d.Lgs. n. 36/2023 impone competenze diverse, che coinvolgono anche l’area giuridica e quella amministrativa.

Per questo motivo diventano fondamentali i percorsi di formazione, su cui si è espresso il presidente del CNI Angelo Domenico Perrini: “Riteniamo che la formazione sia fondamentale ai fini dell'esercizio della professione. Gli obblighi di formazione e il rispetto del codice deontologico, a nostro avviso, devono spingere il legislatore a far sì che tutti gli ingegneri che esercitano la professione siano iscritti all'Albo. È inaccettabile che ci siano soggetti obbligati ad aggiornarsi e a seguire il codice e altri no, come se un medico potesse esercitare senza essere iscritto all'albo”.

Il convegno è stato quindi l’occasione per mettere in luce vantaggi e criticità del nuovo Codice: “Quando viene promulgata una nuova legge – ha detto Sandro Catta, Consigliere del CNI – le insidie per la nostra categoria sono le solite e attengono alla necessità di modificare un po’ le modalità con le quali svolgiamo le nostre attività. Nessuno stravolgimento, ma ci sono delle criticità che siamo intenzionati ad affrontare. In questo senso il confronto con i territori è fondamentale, in vista delle interlocuzioni istituzionali in occasione delle quali presenteremo le nostre proposte di migliorie”.

Dello stesso avviso il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Bari, Umberto Fratino, che ha sottolineato come “per essere operativi servano alcuni chiarimenti e confronti con figure tecniche e giuridiche, utili a diradare i dubbi e a far conoscere a fondo il nuovo Codice".

 

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