Appalti pubblici e compensi per laboratori prove: rispettare il nuovo Codice dei Contratti

Lettera di Codis all'Agenzia del Demanio e al CSLP: bando che prevede ribasso per spese su prove di laboratorio è illegittimo

di Redazione tecnica - 25/09/2023

Un bando da modificare, riservandosi eventuali azioni a tutela della categoria. Sono toni perlessi e anche preoccupati quelli espressi da Codis, Associazione di categoria rappresentante il settore dei Laboratori prove di cui all’art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e, in generale, i tecnici esperti in controlli su strutture esistenti, in relazione alla procedura aperta indetta dall’Agenzia del Demanio per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e rilievi da restituire in modalità BIM per alcuni edifici di proprietà dello Stato.

Bando BIM su immobili demaniali: contestati i compensi per laboratori prove

In particolare, nella lettera che l’Associazione ha indirizzato al direttore dell’Agenzia del Demanio, Dario Di Girolamo e al presidente del CSLP, ing. Massimo Sessa, si evidenziano due punti del bando:

  • “Sulla base delle disposizioni di cui al citato art. 41, comma 15, del D.Lgs. 36/2023 e dell’all. I.13, e della l. 49/2023, in linea con la Delibera dell’ANAC n. 343 del 20/07/2023, i compensi stabiliti per le prestazioni d’opera intellettuale attinenti ai servizi di ingegneria e architettura, determinati in base agli artt. 2 e ss. del suddetto D.M., sono stati considerati inderogabili e non ribassabili, riportati nella voce “compensi non soggetti a ribasso” di cui alla precedente Tabella”;
  • nel documento “DDR_CAPITOLATO TECNICO_ALLEGATO B COMPLETO_LOTTO 1” al punto “D. SPESE ED ACCESSORI” “le spese di laboratorio e per rilascio certificati di prova vengono annoverate tra gli importi soggetti a ribasso”.

Ed è proprio questa seconda indicazione a destare preoccupazione e perplessità sia dal punto di vista etico che normativo: spiega il Presidente dell’Associazione, Eduardo Caliano, che “Eticamente, infatti, riteniamo preoccupante che mentre il servizio di ingegneria venga ritenuto non ribassabile, quello di alta specializzazione di laboratorio venga ritenuto oggetto di contrattazione”.

Il compenso dei laboratori autorizzati nel nuovo Codice dei Contratti Pubblici

Non solo: spiega CODIS che oggi il profilo del Laboratorio Autorizzato dal CSLP rappresenta un elemento da valorizzare nell’ambito delle gare di appalto. “Solo una presenza del Laboratorio sin dalle prime fasi di redazione dell’offerta, rende la stessa un elemento sicura affidabilità nella scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione. Non di rado, infatti, la speculazione sui costi di laboratorio ha prodotto un notevole calo della qualità del servizio reso, con i conseguenti riflessi sulla progettazione”.

Secondo l’Associazione è anche per questo motivo si è giunti ad un cambio di rotta normativo attraverso il nuovo Codice degli appalti: non a caso l’art. 116, comma 11, del d.lgs 36/2023 recita “Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al presente articolo e alle attività di cui all’allegato II.14 oppure specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo o di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Tali spese non sono soggette a ribasso. I criteri per la determinazione dei costi sono individuati dall’allegato II.15. In sede di prima applicazione l’allegato II.15 è abrogato e sostituito da un corrispondente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice”.

A maggior tutela di quanto esposto, Codis richiama anche l’art. 2 dell’Allegato II.15 che individua “[…] i criteri per la determinazione dei costi relativi agli accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie inerenti alle attività di cui al citato articolo 116 del codice ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto di lavori che rappresentano il prezzo dei servizi resi non soggetti a ribasso”.

Anche l’art. 105 del d.Lgs. n. 36/2023 facendo espresso richiamo all’allegato II.8, fa ritenere che i rapporti di prova possano essere assimilabili alle attività intellettuali, non rientranti quindi nei costi soggetti a ribasso.

Infine, ricorda Codis, ai sensi dell’art. 41 comma 10, i costi delle indagini di conoscenza devono essere perfettamente inquadrati dalla Stazione appaltante alla stregua dei costi per la sicurezza.

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