Architetti, ingegneri e raggruppamenti temporanei: il CdS sui requisiti

Il Consiglio di Stato si esprime sulla composizione di un raggruppamento temporaneo per l'affidamento di servizi e lavori ad ingegneri e architetti

di Redazione tecnica - 03/12/2021

È possibile aggiudicare un appalto a un raggruppamento temporaneo di professionisti in cui solo il 30% è abilitato allo svolgimento delle attività richieste dal bando? Secondo il Consiglio di Stato sì, come spiega nella sentenza n. 7957/2021.

Affidamento incarico a raggruppamento temporaneo professionisti: la sentenza del Consiglio di Stato 

La questione, abbastanza complessa tra motivi principali e ricorsi incidentali, ha affrontato un aspetto importante, inerente la responsabilità della progettazione esecutiva: tra i motivi di esclusione della società, sarebbe stato indicato il fatto che per la progettazione esecutiva delle opere strutturali e idrauliche è stato proposto un raggruppamento temporaneo composto da un ingegnere, mandatario, con una quota di partecipazione e di servizi pari al 32%, e da due architetti, mandanti, con una quota di partecipazione e di servizi complessivamente pari al 64% (col restante 4% affidato, in qualità di mandante, ad un geologo, per il servizio di sua competenza), laddove le attività del progetto posto a base di gara erano di competenza al 100% a un ingegnere.

Non solo: oltre al fatto che la progettazione esecutiva di opere strutturali e idrauliche doveva essere affidata ad un ingegnere, il disciplinare di gara consentiva “la partecipazione anche di altri professionisti tecnici, incardinati o associati al progettista, purché in aggiunta alle professionalità minime inderogabilifermi restando i limiti alle singole competenze professionali”, per cui non si sarebbe potuto procedere al riparto interno al raggruppamento con affidamento agli architetti di una quota complessivamente pari al 64% della progettazione esecutiva.

Consiglio di Stato: basta un professionista abilitato alle attività richieste

Secondo il Consiglio di Stato, pur condividendo l’assunto dell’appellante secondo cui l’abilitazione alla professione di architetto non è idonea per la progettazione di opere strutturali e idrauliche, la presenza di un ingegnere nel raggruppamento incaricato della progettazione esecutiva è sufficiente al rispetto sia della normativa sull’ordinamento professionale, sia della legge di gara:

  • quanto alla prima, la sottoscrizione del progetto esecutivo da parte del professionista abilitato consente di riferire a quest’ultimo l’assunzione di responsabilità dell’intera progettazione, alla quale è funzionale l’abilitazione professionale richiesta. La collaborazione alla progettazione prestata dai due architetti non riduce né fa venire meno la riferibilità dell’intera progettazione al professionista abilitato sottoscrittore del progetto esecutivo;
  • quanto alla legge di gara, va sottolineato che l’offerta del concorrente è conforme a quanto previsto, ossia che i concorrenti “devono affidare a pena di esclusione la progettazione esecutiva dell’intervento ad una struttura operativa (gruppo di progettazione) …con l’indicazione nominativa obbligatoria dei professionisti che firmeranno gli atti oggetto dell’appalto … ovvero: - un ingegnere per la progettazione …”.

La partecipazione degli architetti è poi consentita dal disciplinare, che indica come sufficiente che i professionisti “incardinati o associati al progettista” siano “in aggiunta alle professionalità minime inderogabili”, vale a dire quindi in aggiunta all’ingegnere competente per la progettazione.

Quote di partecipazione al raggruppamento non sono rilevanti

Inoltre non rileva l’entità delle quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di professionisti, che porrebbero l’ingegnere e i due architetti in posizione paritaria (32% ciascuno). Escluso che, dal punto di vista giuridico, ciascuno dei sottoscrittori assuma una responsabilità corrispondente a quella della quota di partecipazione al raggruppamento, essa non è contemplata nemmeno dall’indicazione dei professionisti fatta dal concorrente, che ha semplicemnete ottemperato a quanto previsto dal disciplinare di gara, che richiedeva che i concorrenti dovessero indicare espressamente a pena di esclusione i nominativi dei professionisti che avrebbero svolto le rispettive attività. Il concorrente si è infatti limitato a indicare la natura del servizio svolto da ciascun professionista come corrispondente alla “progettazione esecutiva delle opere strutturali ed idrauliche”, senza specificare le quote di riparto.

Quindi è corretto affermare che l’affidamento della progettazione esecutiva delle opere strutturali e idrauliche ad un ingegnere soddisfa i requisiti richiesti per la partecipazione e per la competenza alla progettazione medesima, e la “compresenza di due architetti, chiamati a collaborare alla progettazione esecutiva” delle medesime opere non è un ostacolo.

Il ricorso è stato quindi accolto, confermando che basta un professionista abilitato allo svolgimento delle attività previste dal bando perché il Raggruppamento Tecnico Professionale sia legittimo.

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