Attuazione PNRR, tempi rapidi per ricorsi amministrativi

Il Decreto Legge n. 85/2022 impone un termine di 30 giorni per la discussione della causa se il ricorso riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse dei fondi PNRR

di Redazione tecnica - 11/07/2022

Con il Decreto Legge n. 85/2022, il Governo ha introdotto un vero e proprio rito speciale per i ricorsi che hanno ad oggetto contenziosi relativi a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR: i TAR e il Consiglio di Stato dovranno adattare i tempi dei processi e delle loro decisioni alle scadenze e agli obiettivi del Pnrr.

Ricorsi per interventi finanziati con risorse PNRR: procedure speciali

Secondo quanto disposto con l’art. 3 del D.L. del 7 luglio 2022, n. 85, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2022, n. 157, al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), qualora risulti - anche sulla base di quanto rappresentato dalle amministrazioni o dalle altre parti del giudizio - che il ricorso riguardi qualsiasi procedura amministrativa inerente interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, in caso di accoglimento della istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la stessa ordinanza, fissa la data di discussione entro trenta giorni dalla data di deposito dell’ordinanza, disponendo ancheil deposito dei documenti necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti.

In caso di rigetto dell’istanza cautelare da parte del TAR, ove il Consiglio di Stato riformi l’ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell’udienza di merito. In questo caso il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell’ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne dà avviso alle parti. Nel caso in cui l’udienza di merito non si svolga entro i termini previsti, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.

Infine, qualora prima della data di entrata in vigore del decreto, la misura cautelare sia già stata concessa, l’udienza per la discussione del merito è anticipata d’ufficio entro trenta giorni.

Il ruolo delle Pubbliche Amministrazioni

Inoltre al comma 3 viene anche precisato che le PA devono segnalare se l’oggetto del ricorso è una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. In particolare, sono parti necessarie del giudizio le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2021, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato.

Aggiornamento del Decreto Semplificazioni

La nuova disposizione inoltre aggiorna l’articolo 48, comma 4, del D.L. n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2021, relativo all’impugnazione degli atti di affidamento, specificando che l’art. 125 del c.p.a di cui al D.Lgs. n. 104/2010, si apllica anche per i giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attività di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonché in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR; inoltre, in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR.

Governo: Attuazione PNRR è prioritaria

Come confermato dal Governo, l’art 3 del D.L. n. 85/2022 introduce un vero e proprio rito speciale, con l'obiettivo di garantire il pieno impiego di tutte le risorse stanziate e conferma che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una priorità per tutto lo Stato italiano. In sostanza, per effetto della disposizione processuale contenuta nell'articolo 3, «fermo il rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio processuale, da un lato, le parti del giudizio – inclusa l'amministrazione responsabile dell'intervento Pnrr – saranno tenute a rappresentare in giudizio che l'opera incide sugli obiettivi Pnrr e, dall'altro, l'andamento e i tempi di svolgimento del giudizio, specie in caso di accoglimento dell'istanza cautelare, saranno adattati agli obiettivi Pnrr».

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