Le autorizzazioni dei professionisti antincendio

Le disposizioni stabilite dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i., corsi di specializzazione e di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, l’aggiornamento dei programmi alla luce del D.M. 3 agosto 2015

di Mauro Malizia - 07/06/2021

Il ruolo dei professionisti esterni nel campo del rilascio delle certificazioni e delle dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alle norme di prevenzione incendi è stato da molto tempo riconosciuto come un elemento fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di sicurezza. I professionisti antincendio redigono la documentazione più rilevante da allegare alle istanze e segnalazioni di prevenzione incendi, in particolare:

  • le certificazioni allegate all'asseverazione a corredo della SCIA;
  • l'asseverazione allegata all'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;
  • la documentazione allegata alle istanze di deroga;
  • la documentazione allegata alle domande di valutazione del progetto nel caso di utilizzo dell'approccio ingegneristico.

Già il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 all’art. 18, stabiliva che ai fini dell'approvazione dei progetti o del rilascio del certificato di prevenzione incendi, i comandi provinciali dei vigili del fuoco potevano avvalersi di certificazioni rilasciate anche o da professionisti iscritti agli albi professionali.

Da allora il sistema si è progressivamente perfezionato attraverso prima l’istituzione, con la legge 7 dicembre 1984, n. 818, di appositi elenchi del Ministero dell’interno, e successivamente con il consolidamento delle procedure e dei requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione in tali elenchi dei professionisti. Tale sistema ha sicuramente consentito di accrescere la cultura sui temi della sicurezza antincendio, con effetti positivi in tutti i campi che hanno potuto beneficiare di questa attività collaborativa tra professionisti e organi di controllo. Una consolidata procedura che prevede la qualificazione dei professionisti attraverso la frequenza di corsi di specializzazione di prevenzione incendi, i quali sono abilitati con il superamento di un esame finale al rilascio delle certificazioni.

Come si è detto, l’istituzione di appositi elenchi del Ministero dell'interno finalizzati all’iscrizione dei professionisti abilitati al rilascio delle certificazioni, è stata prevista dalla legge 7 dicembre 1984, n. 818, che stabiliva per la prima volta norme in materia di certificazioni per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (all’epoca individuate dal D.M. 16 febbraio 1982).

Successivamente, con il D.M. 25 marzo 1985 veniva data attuazione alla citata legge, stabilendo nel dettaglio le procedure e i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione dei professionisti nei già menzionati elenchi. Il decreto limitava inizialmente l’iscrizione a ingegneri, architetti, geometri, periti industriali e chimici. Successivamente con D.M. 3 maggio 1986 e D.M. 27 aprile 2005 è stata estesa tale possibilità anche ad altre categorie di professionisti, quali dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari e agrotecnici.

Attualmente la materia è regolata dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i. che all’art. 16, comma 4, stabilisce che il comando acquisisce dai responsabili delle “attività soggette” le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti in appositi elenchi del Ministero dell’interno, specificando che il rilascio delle autorizzazioni e l’iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell’interno. Il D.M. 5 agosto 2011 ha provveduto a definire nel dettaglio le procedure e i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione dei professionisti.

Le disposizioni stabilite dal D.M. 5 agosto 2011 e s.m.i.

Il D.M. 5 agosto 2011, in linea con quanto stabilito dall’abrogato D.M. 25 marzo 1985, ha aggiornato la materia semplificando le procedure e i requisiti per l’iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell’interno. Tra i principali elementi di novità si possono citare:

  • l'introduzione dell’obbligo di aggiornamento professionale con la frequentazione di un ciclo formativo di periodicità quinquennale;
  • l'introduzione di procedure telematiche tese a semplificare e ridurre i tempi per l'iscrizione;
  • il superamento del regime delle autorizzazioni provvisorie previsto dalla precedente regolamentazione;
  • la modifica dei programmi dei corsi base e di aggiornamento con l'introduzione di nuovi argomenti.

Con il DM 7 giugno 2016 sono state apportate modifiche al D.M. 5 agosto 2011. In particolare, l’art. 7, comma 1 del D.M. 5 agosto 2011, come sostituito dal DM 7 giugno 2016, ha fissato che per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore, stabilendo che il termine dei cinque anni decorre:

  • dalla data di iscrizione negli elenchi;
  • dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza;
  • dalla data di entrata in vigore del decreto (27 agosto 2011), per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi.

Per dirimere alcuni dubbi interpretativi, con nota DCPREV prot. n. 16177 del 30 novembre 2017 è stato chiarito che il D.M. 7 giugno 2016 è stato emanato esclusivamente al fine di meglio precisare la cadenza temporale dei corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi, che i professionisti devono svolgere per il mantenimento dell’iscrizione negli appositi elenchi. Il decreto non ha previsto alcuna proroga dei termini per il completamento degli obblighi di aggiornamento per i tecnici abilitati già iscritti negli elenchi dei professionisti antincendio, che rimangono fissati con decorrenza 27 agosto 2011 per quanto concerne la determinazione del quinquennio per i professionisti già iscritti.

Corsi di specializzazione e di aggiornamento in materia di prevenzione incendi

Al fine di fornire chiarimenti sull’uniforme applicazione alle disposizioni del D.M. 5 agosto 2011, è stata emanata la circolare DCPREV prot. n. 7213 del 25 maggio 2012, la quale ha stabilito:

  • il programma dei corsi base di specializzazione di prevenzione incendi e la durata degli insegnamenti, ai sensi dell'art. 4 del decreto, riportato in allegato 1. Lo stesso allegato contiene le procedure per l’approvazione dei corsi base, con l'indicazione delle modalità per l’attivazione e l'autorizzazione dei corsi nonché i contenuti didattici che devono essere specificati nella richiesta dei soggetti organizzatori nonché le modalità di effettuazione e di superamento dell'esame di fine corso, articolato in una prova a quiz ed in una prova orale.
  • i contenuti e l'articolazione dei corsi e dei seminari di aggiornamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto, riportato in allegato 2, ove sono specificate anche le procedure per l’autorizzazione dei corsi o seminari di aggiornamento.
  • i criteri per l’organizzazione dei corsi con la predisposizione di appositi modelli di richiesta per l'approvazione dei corsi base da inviare al Ministero tramite la Direzione regionale dei Vigili del fuoco e di richiesta per l'autorizzazione di corsi e/o seminari di aggiornamento alla Direzione regionale, riportati negli allegati 3a e 3b.

La circolare descrive gli adempimenti a carico dei soggetti organizzatori (Ordini e Collegi Professionali e Autorità scolastiche e Universitarie) e quelli alle strutture del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, in materia di controllo e rilascio delle autorizzazioni, che prevedono due modalità:

  • per i corsi base di specializzazione: l’autorizzazione è rilasciata dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica, previo parere della Direzione regionale dei Vigili del fuoco competente per territorio;
  • per i corsi e seminari di aggiornamento: l'autorizzazione è rilasciata direttamente dalla Direzione regionale dei Vigili del fuoco.

A tal fine, il soggetto organizzatore ha l’obbligo di rendere disponibile la documentazione relativa al corso base ovvero corso o seminario di aggiornamento svolto (elenco discenti e docenti, registrazione presenza discenti, questionari, verifiche intermedie/finale, ecc.), durante i cinque anni successivi allo svolgimento del corso o seminario stesso.

L’aggiornamento dei programmi alla luce del D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.

I programmi relativi ai corsi base di specializzazione in prevenzione incendi stabiliti con l’allegato 1 della circolare DCPREV prot. n. 7213 del 25 maggio 2012, sono stati aggiornati prima con la circolare DCPREV prot. n. 1284 del 2 febbraio 2016 e da ultimo dalla circolare DCPREV prot. n. 15480 del 16 ottobre 2019.

Con quest’ultimo provvedimento, il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha provveduto ad aggiornare di concerto con i Consigli Nazionali delle professioni, il programma relativo ai corsi base di prevenzione incendi, alla luce dell’evoluzione della normativa nel frattempo intervenuta, in particolare con l’emanazione del Codice di prevenzione incendi di cui al D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.

Oltre l’aggiornamento dei programmi, per il resto non sono state introdotte modifiche per quanto concerne le procedure di autorizzazione del corso base, del relativo esame finale e dei successivi adempimenti amministrativi.

L’obiettivo del corso specializzazione è quello di fornire le principali indicazioni metodologiche ai professionisti per definire i requisiti di sicurezza antincendio, prediligendo anche l’aspetto pratico, con particolare riguardo all’attività certificativa.

Dal punto di vista didattico, il corso si articola in dieci moduli formativi della durata complessiva di almeno 120 ore, non modificabili in termini di numero ed argomenti. Tale durata può anche essere maggiore qualora si ritenga di voler approfondire determinati argomenti o inserirne degli altri. All’esame finale possono essere ammessi i corsisti che abbiano frequentato le lezioni avendo maturato un numero di assenze non superiori al 10% delle ore complessive previste. Ai fini del raggiungimento del monte ore minimo per l’ammissione all’esame finale, il soggetto organizzatore del corso può prevedere, prima dell’esame, moduli didattici integrativi per i discenti aventi necessità.

Parte del corso è destinata all'acquisizione delle nozioni più rilevanti per la sicurezza antincendio delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, con la trattazione delle principali regole tecniche di prevenzione incendi, prevedendo anche specifiche esercitazioni pratiche di elaborazione di progetti antincendio. Gli argomenti trattati nel corso base di prevenzione incendi, secondo il programma aggiornato dalla circolare DCPREV prot. n. 15480 del 16 ottobre 2019, sono suddivisi nei seguenti dieci moduli:

  1. Legislazione in materia di prevenzione incendi (4 ore);
  2. Fisica e chimica dell’incendio (6 ore);
  3. La progettazione antincendio (4 ore);
  4. La progettazione antincendio con il codice di prevenzione incendi (52 ore);
  5. Procedure di prevenzione incendi (16 ore);
  6. Approccio ingegneristico (16 ore);
  7. Progettazione – Attività di tipo civile (8 ore);
  8. Progettazione – Attività produttive/industriali (8 ore);
  9. Attività a rischio di incidente rilevante (2 ore);
  10. Visite presso una attività soggetta (4 ore).
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