Bandi PNRR, gravi violazioni nell’affidamento incarichi a professionisti

In un atto ANAC a firma del presidente Busia riscontrata la violazione dei principi di equo compenso, concorrenza e par condicio

di Redazione tecnica - 01/12/2022

Un’Amministrazione Comunale non può affidare la redazione della documentazione di gara a un consulente esterno a titolo gratuito e senza darne prima evidenza pubblica, volta a garantire una scelta super partes.

Affidamento incarichi a titolo gratuito: l'Atto del Presidente ANAC

Si possono sintetizzare così le gravi violazioni che ANAC, con l’Atto del Presidente del 2 novembre 2022, ha riscontrato a seguito delle segnalazioni di anomalie nella presentazione della candidatura di un Comune, risultato vincitore del bando Borghi linea A, finalizzato alla presentazione di progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica di un borgo a rischio di abbandono e abbandonato, con risorse a valere sui fondi PNRR.

La documentazione per la partecipazione al bando era stata predisposta, a titolo gratuito, da un professionista esterno, dietro il simbolico compenso di 100 euro. Sul punto ANAC ha osservato che la recente legge delega in materia di contratti pubblici n. 78 del 21 giugno 2022, al fine di evitare eventuali abusi e distorte applicazioni in primo luogo del principio dell’equo compenso, ha ristretto la possibilità di richiedere/offrire prestazioni professionali gratuite, prevedendo esplicitamente quale principio da adottare per la redazione della nuova disciplina sui contratti pubblici il “divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione”. (L. 21 giugno 2022, n. 78 art. 1 comma 2 lett. l).

La S.A. ha di fatto fruito di un servizio di architettura contravvenendo ai principi di concorrenza e par condicio, non avendo effettuato alcuna procedura ad evidenza pubblica, ed equo compenso avendo acquisito il servizio gratuitamente.

Inoltre non è stata chiara neppure la modalità con la quale è avvenuta l’autocandidatura dell’offerente, considerato che l’Amministrazione comunale non ha emesso alcun avviso pubblico relativo all’esigenza di acquisire supporto tecnico per la partecipazione al bando in esame; né sono state esplicitate la natura né l’entità della prestazione resa dal collaboratore architetto non ritenendosi neppure necessaria la stipula di un contratto con il professionista.

Servizi di progettazione ed equo compenso

Spiega ANAC che la prestazione corrisponde a un servizio di progettazione, considerato che le schede progettuali che il professionista si è offerto di compilare gratuitamente costituiscono, di fatto, il progetto pilota risultato poi vincitore, redatto al livello di studio di fattibilità.

Questa prestazione avrebbe dovuto essere valutata applicando le tabelle del DM 17/06/2016 con riferimento all’ammontare complessivo dell’intervento. L’evenienza che un servizio sia reso in forma gratuita non implica infatti che lo stesso abbia un valore finanziario nullo. In buona sostanza l’Amministrazione Comunale ha concretamente acquisito un progetto in assenza di qualsivoglia procedura ad evidenza pubblica in violazione delle regole della concorrenza e par condicio, ed altresì, considerata la gratuità del servizio di progettazione reso dall’offerente, in assenza della valutazione dell’equo compenso di cui al DM 17/06/2016.

Non solo: se così facendo il prestatore del servizio abbia inteso acquisire un possibile “vantaggio economico” nell’esecuzione delle future fasi progettuali, ovvero nell’ottenimento di altri incarichi specialistici nei limiti di ammissibilità previsti dalla circolare n. 4 del 18/01/2022 del MEF, ANAC ricorda che l’Amministrazione è tenuta a garantire che le procedure di selezione dei professionisti siano ispirate a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità senza che l’eventuale concorrente che ha in precedenza reso la propria gratuita prestazione abbia per questo ad avvantaggiarsi a discapito di altri.

Si tratta di un principio sancito dall’art. 67 del Codice dei contratti ai sensi del quale “qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.”

L’amministrazione è stata quindi invitata ad operare, per l’acquisizione di beni e servizi, in ottemperanza alle norme sull’equo compenso di cui al DM 17/06/2016 e nel rispetto dei principi di concorrenza, par condicio ed economicità sottesi al codice degli appalti.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati