Barriere architettoniche: dal Fisco nuovi chiarimenti sulla Legge di Bilancio 2023

Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sulle agevolazioni fiscali per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

di Redazione tecnica - 18/01/2023

Con la conferma fino al 31 dicembre 2025 del cd. “Bonus Barriere Architettoniche 75%”, operata dalla Legge n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), l’Agenzia delle Entrate, tramite Fisco Oggi, ha fornito alcuni chiarimenti sull’utilizzo delle agevolazioni fiscali del 75% da applicare sulle spese sostenute per interventi di rimozione delle barriere architettoniche su edifici già esistenti.

Bonus Barriere architettoniche e Legge di Bilancio: chiarimenti dal Fisco

Come ha sottolineato il Fisco, il Bonus barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del Decreto Rilancio, introdotto con l’art.1, comma 42 della legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) consiste in una detrazione IRPEF, fino a concorrenza del suo ammontare, pari al 75% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Condizione fondamentale per l’accesso al beneficio fiscale è che gli interventi rispettino i requisiti individuati dal DM n. 236/1989 in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.Tra gli interventi agevolabili rientrano quelli di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, oltre che, in caso di sostituzione dell’impianto, lo smaltimento e la bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. 

Come specificato nella circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E, il bonus non spetta in caso di interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, compresi quelli con la stessa volumetria dell’edificio preesistente inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

Bonsu barriere architettoniche 75%: soggetti beneficiari e massimali di spesa

L’Agenzia si è soffermata anche sui soggetti ammessi al bonus. Rientrano tra i beneficiari le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d’impresa, siano essi persone fisiche, enti, società di persone o società di capitali.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e va calcolata su un ammontare complessivo di spese non superiore a:

  • 50mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
  • 40mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, in caso di edifici con numero di unità immobiliari da due a otto;
  • 30mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio,a partire dalla nona unità immobiliare per edifici con più di otto unità immobiliari.

Nel caso ad esempio di un edificio composto da quindici unità immobiliari, il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è dato dalla somma di 320mila (40mila*8) e 210mila (30mila*7). Se tale intervento riguarda un edificio condominiale, ciascun condomino può calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà ed effettivamente rimborsata, anche in misura superiore all’importo commisurato alla singola unità immobiliare che possiede.

Inoltre l’Agenzia ricorda che il bonus non spetta invece a chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva, perché in questi casi manca un’imposta lorda sulla quale poter operare la detrazione.

La delibera assembleare

Un’importante novità introdotta dalla legge n. 197/2022 riguarda proprio i lavori in condominio: come specificato all’art. 1, comma 365 della Legge di Bilancio 2023, per le deliberazioni in sede di assemblea condominiale relative agli interventi di rimozione di barriere architettoniche, basta la maggioranza semplificata, pari a un terzo del valore millesimale dell’edificio.

Infine, il bonus barriere architettoniche rientra fra le agevolazioni per cui è possibile esercitare una delle opzioni previste dall’art. 121 del decreto Rilancio, ovvero lo sconto in fattura o la cessione del credito. In caso di esercizio dell’opzione, il contribuente è tenuto a chiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, a un professionista abilitato o al responsabile di un Caf, oltre che richiedere l'asseverazione di congruità delle spese sostenute, redatta da un tecnico abilitato. L'asseverazione non è necessaria quando si tratti di opere classificate come attività di edilizia libera e di interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro.

 

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