Bonus ambiente: il credito d'imposta per erogazioni liberali

In Gazzetta il DPCM che stabilisce criteri e modalità di fruizione del credito d'imposta relativo alle erogazioni liberali in favore di interventi di bonifica e riqualificazione ambientale

di Redazione tecnica - 10/02/2022

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 febbraio 2022, n. 32, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2021 inerente l’“Attuazione del credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, ai fini della bonifica ambientale, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica”.

Bonus ambiente: il credito d'imposta per le erogazioni liberali

Il DPCM, emanato su proposta del Ministero della Transizione Ecologica di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, stabilisce le disposizioni di attuazione del credito d’imposta di cui all’art. 1, commi da 156 a 161, della legge n. 145/2018, per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi effettuati su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, finalizzati alla bonifica ambientale, compresa la rimozione dell’amianto dagli edifici, alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Erogazioni liberali e bonus ambiente: i beneficiari

All’art. 2, il Decreto indica i soggetti ai quali è riconosciuto il credito d’imposta:

  1. persone fisiche fiscalmente residenti nel territorio italiano;
  2. enti non commerciali, intesi come enti pubblici o privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  3. soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di imprese non residenti.

Tipologie di interventi e credito riconosciuto

Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 65% delle erogazioni liberali in denaro.

Esso spetta alle persone fisiche e agli enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10 per mille dei ricavi annui e viene ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Sono ammesse al beneficio le erogazioni liberali in denaro ai fini di:

  • bonifica ambientale;
  • rimozione dell’amianto dagli edifici mediante asportazione, smaltimento e bonifica dell’area;
  • prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico;
  • realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate;
  • recupero di aree dismesse.

Il credito d’imposta è riconosciuto anche nel caso in cui le erogazioni liberali siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Come accedere al Bonus ambiente

Per potere accedere al credito d’imposta, le erogazioni liberali vanno fatte tramite bonifico bancario, bollettino postale, assegni bancari e circolari, oppure carte di credito, di debito e prepagate.

L’elenco degli interventi è pubblicato sul portale web gestito dal MITE; dopo avere individuato l’intervento su cui intende fare l’erogazione liberale, il donatore deve seguire questa procedura:

  1.  contattare la pubblica amministrazione proprietaria del bene oggetto di finanziamento per concordare l’importo e i termini dell’erogazione liberale;
  2. successivamente, prenotare il contributo comunicando al Ministero della transizione ecologica l’ammontare dell’erogazione liberale
  3. nei dieci giorni successivi alla prenotazione il MITE comunica l’ammissione al contributo, sotto forma di credito di imposta, secondo il criterio temporale di ricevimento delle richieste sino all’esaurimento delle risorse disponibili;
  4. entro i dieci giorni successivi alla comunicazione, il soggetto che intende usufruire dell’agevolazione, a pena di decadenza della prenotazione del contributo, effettua il versamento indicando la causale «Bonus Ambiente», seguita dalla denominazione dell’ente beneficiario e dall’oggetto della donazione;
  5. successivamente, dopo la conferma da parte della PA dell'avvenuta ricezione del versamento, il soggetto che ha effettuato l’erogazione liberale potrà scaricare l’apposita dichiarazione attestante la donazione e usufruire così del credito d’imposta.
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