Bonus barriere architettoniche 75%: la politica faccia ammenda

Il D.L. n. 212/2023 ha cancellato con un colpo di spugna alcune tipologie di lavori per i quali spettano le agevolazioni, senza pensare a chi aveva pianificato la propria attività fino al 2025

di Redazione tecnica - 09/01/2024

La pubblicazione del D.L. n. 212/2023 non ha soltanto apportato la trentesima modifica all’impianto normativo del Superbonus, ma ha di fatto stravolto il bonus barriere architettoniche 75% previsto all'art. 119-ter dello stesso Decreto Rilancio, nonché dato un'ennesima mazzata al meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all'art. 121.

Eliminazione barriere architettoniche: nessuna considerazione degli operatori

Un provvedimento nato all’improvviso e che altrettanto all’improvviso ha cambiato di nuovo le regole del gioco, senza tenere conto degli interessi delle imprese e dei fornitori che avevano pianificato le proprie attività tenendo conto di condizioni valide fino al 31 dicembre 2025. Ma senza tenere conto neanche dell'idea di base che aveva ispirato questo bonus che non mirava ad incentivare gli interventi necessari ai portatori di handicap, ma l'abbattimento delle barriere architettoniche per una migliore fruibilità degli edifici in generale.

L'art. 3 del D.L. n. 212/2023 ha comportato:

  • la limitazione del bonus alla realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
  • l’abrogazione del comma 3 dell’art. 119-ter, motivo per cui il bonus non spetterà più per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche né, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito;
  • l’espressa previsione del rispetto dei requisiti di cui al DM 14 giugno 1989, n. 236, mediante apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati (previsione normativa che mancava colpevolmente nella versione originaria dell'art. 119-ter, pur rimandando al DM n. 236/89);
  • la modifica dell’art. 2, comma 1-bis del D.L. n. 11/2023 (Decreto Cessioni), che consentiva l’utilizzo delle opzioni alternative previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio sul bonus 75% barriere architettoniche. In particolare, le opzioni potranno essere applicate sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. Ci sono però delle eccezioni alle limitazioni per spese sostenute dal 31 dicembre 2023 in poi da parte di:
    • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
    • persone fisiche, per interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che:
      • il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
      • la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
      • il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro. Il requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
    • Le opzioni alternative potranno essere utilizzate per spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30 dicembre 2023:
      • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, qualora necessario;
      • non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, qualora non abbiano già preso avvio, sia comunque stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

Bonus barriere e stop a infiss: le conseguenze che la politica non considera

Modifiche che da una parte erano necessarie, considerato che la norma originaria, introdotta con la legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021), aveva delle incertezze di natura tecnica e burocratica che lasciavano margini di manovra troppo ampi. Una su tutte, la mancanza esplicita di obbligatorietà dell’asseverazione tecnica sul rispetto dei requisiti sui lavori e quindi sui margini di utilizzo del bonus.

Vuoti che sono stati utilizzati a volte in maniera distorta e "furbetta" sfruttando il principio assorbente secondo il quale una serie di opere sottostanti all’intervento agevolato vengono inglobate dallo stesso. L’acquisto dell’infisso a norma ha in alcuni casi significato la ristrutturazione di intere stanze, così come la sostituzione dela vasca con piatto doccia filo pavimento è diventato il pretesto per rifare tutto il bagno, e così via, tutto al 75%.

Sostanzialmente, i paletti si sono resi necessari per evitare speculazioni legate al bonus, ma allo stesso tempo dalla ragione il Governo si è fatto torto, con un nuovo intervento a gamba tesa, senza considerare le conseguenze su chi ha investito sul bonus anche per promuovere la propria attività. Un esempio su tutti? Il settore infissi e serramenti, cancellati con un colpo di spugna nell’arco di una notte tra quelli per i quali spettava il bonus 75%, con buona pace di quelle aziende che hanno pure investito in comunicazione e pianificato ordini e forniture per il 2024 sulla base di una possibile domanda incentivata dalla percentuale di sconto, garantita fino al 31 dicembre 2025.

Un colpo di spugna che mina ulteriormente la fiducia di tanti operatori, già provati dalle limitazioni imposte nell’arco degli ultimi 3 anni, e ai quali comunque nessuno sembra badare più di tanto, sebbene investano tempo, e soprattutto denaro, sulla base di quanto stabilito dalla legge. Fino all'arrivo di una nuova modifica.

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