Bonus Casa e soggetti beneficiari: nuova risposta del Fisco

L'Agenzia delle Entrate ricorda a quali soggetti spettano le detrazioni del 50% per interventi di ristrutturazione edilizia

di Redazione tecnica - 30/01/2023

Il comodatario con contratto regolarmente registrato e che sostiene le spese per lavori di ristrutturazione che rientrano tra quelle previste per il Bonus Casa, può beneficiare della relativa detrazione Irpef al 50%? Sulla questione ha risposto Fisco Oggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate, specificando quando e a quali condizioni è possibilie utilizzare le detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia.

Cos’è il bonus casa

Disciplinato dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, il cd. “Bonus Casa” consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024 la detrazione è elevata al 50%, per un massimale di spesa pari a 96mila euro.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

L’agevolazione è riservata anche a chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. In questo caso la detrazione, sempre su un massimo di 96mila euro, va applicata su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva).

In alternativa all’uso diretto della detrazione, i beneficiari possono utilizzare una delle opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio, ovvero lo sconto in fattura o la cessione del credito.

Gli interventi ammessi al Bonus Casa

Le spese ammese al bonus Casa sono quelle sostenute per i seguenti interventi:

  • singole unità immobiliari: interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ovvero:
    • manutenzione straordinaria;
    • restauro e risanamento conservativo;
    • ristrutturazione edilizia.

Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.

  • parti comuni degli edifici residenziali, per i quali ogni condomino può richiedere la detrazioni: interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R. n. 380/2001:
    • manutenzione ordinaria;
    • manutenzione straordinaria;
    • restauro e risanamento conservativo;
    • ristrutturazione edilizia.

Come richiedere le detrazioni per ristrutturazione edilizia

Per potere usufruire della detrazione, è necessario:

  • inviare, se prevista, una comunicazione preventiva con la data di inizio lavori alla ASL competente , tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl;
  • pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale, da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Bisogna quindi indicare poi nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Soggetti beneficiari

Il Bonus Casa spetta ai proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, quindi anche a inquilini o comodatari. In particolare, come specifica il Fisco, hanno diritto alla detrazione:

  • il proprietario o il nudo proprietario
  • il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
  • l’inquilino o il comodatario dell’immobile
  • i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori)
  • gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce
  • i soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari (alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali).

Inoltre hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

  • il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il componente dell’unione civile;
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Tornando al quesito iniziale, il comodatario può quindi usufruire delle detrazioni al 50% per interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che:

  • il contratto di comodato risulti regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori di ristrutturazione o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente il predetto avvio;
  • sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, da acquisire in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori, ma formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione.
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