Bonus Casa: spetta anche se la CILA non è intestata a chi sostiene le spese?

Le detrazioni per ristrutturazioni edilizie spettano anche se immobile e CILA sono intestate al coniuge convivente? Ecco la risposta del Fisco

di Redazione tecnica - 19/02/2024

È possibile effettuare una ristrutturazione edilizia intestando spese e fatture a proprio nome, anche se l’immobile è di proprietà del coniuge senza per questo perdere le detrazioni del 50% (c.d. Bonus Casa)? 

Si tratta di un dubbio abbastanza frequente tra chi si appresta a utilizzare il Bonus Casa e non è certo di avere diritto alle agevolazioni. Sulla questione è tornato a parlare anche Fisco Oggi, in risposta a un contribuente, coniuge della proprietaria dell'immobile (nonché intestataria della CILA), che ha sostenuto direttamente le spese di ristrutturazione.

Bonus Casa: le detrazioni per ristrutturazioni edilizie

L’art. 16-bis, comma 1, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ha previsto una detrazione IRPEF del 36% delle spese documentate, fino a 48mila euro per unità immobiliare, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuate le seguenti tipologie di interventi:

  • a) manutenzione ordinaria e straordinaria, recupero e restauro, ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del d.P.R. n. 380/2001), se effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • b) manutenzione straordinaria, recupero e restauro, ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) del d.P.R. n. 380/2001), se effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • c) ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della disposizione;
  • d) realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • e) eliminazione delle barriere architettoniche;
  • f) adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • g) realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • h) realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;
  • i) adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;
  • l) bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Fino al 31 dicembre 2024, la detrazione è stata elevata al 50% su un massimale di 96mila euro per unità immobiliare.

Ristrutturazioni edilizie: i beneficiari del Bonus Casa

Possono richiedere il Bonus Casa tutti i contribuenti assoggettati all’IRPEF, a condizione che possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.

Le agevolazioni spettano quindi a:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento, quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • inquilini o comodatari;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
  • imprenditori individuali, per gli immobili che non rientrano fra i beni strumentali o i beni merce;
  • soggetti che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • familiari conviventi, vale a dire il coniuge (a cui è equiparata la parte dell’unione civile), i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado;
  • conviventi di fatto;
  • il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • il promissario acquirente.

Ok alle detrazioni anche ai conviventi

Secondo quanto previsto dalla norma, i familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) possono richiedere il Bonus Casa: la detrazione spetta infatti anche quando i titoli abilitativi come la CILA ad esempio, sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare.

Inoltre, specifica l'Agenzia delle Entrate, lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura o alla data di inizio dei lavori, e sussistere nel momento in cui si effettuano le spese ammesse in detrazione.

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