Bonus edilizi e cessione del credito: cosa cambia con il DL Frodi?

L’Agenzia delle Entrate risponde nelle FAQ dedicate all’argomento cosa succede con l’entrata in vigore del D.L. n. 13/2022

di Redazione tecnica - 21/03/2022

Bonus edilizi e cessione del credito: cosa succede a chi aveva già comunicato l’opzione all’Agenzia delle Entrate prima del 26 febbraio 2022, data di entrata in vigore del D.L. n. 13/2022 (cd. “Decreto Frodi”)? È un dubbio che in tanti hanno sollevato e a cui il Fisco ha cercato di dare una risposta chiara nelle FAQ dedicate all’argomento.

Cessione del credito prima del Decreto Frodi: cosa fare? La risposta del Fisco

Ricordiamo che il D.L. n. 13/2022 ha definitivamente sancito il divieto di cessione ulteriore alla prima, previsto già dal Decreto Sostegni-ter (D.L. n. 4/2022) , abrogato dallo stesso decreto Frodi.

In particolare, il provvedimento ha introdotto delle importanti modifiche al meccanismo di utilizzo delle opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito, previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020. Le nuove regole permettono, a partire dal 26 febbraio 2022, data di entrata in vigore del decreto, di fare due ulteriori cessioni esclusivamente a favore di soggetti qualificati, ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Inoltre non sono state introdotte modifiche al comma 2 dell’articolo 28 del Sostegni-ter, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, e sul successivo comma 3, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione delle nuove misure.

Tra Decreto Sostegni-Ter e Decreto Frodi: la disciplina transitoria

Ecco i casi previsti:

  • Prima cessione o sconto
    • sconto o cessione comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte solo a soggetti “qualificati”;
    • prima cessione comunicata all'Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”;
    • sconto comunicato all'Agenzia dal 17 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una volta a chiunque e poi due volte a soggetti “qualificati”.​
  • Cessioni successive alla prima
    • cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022: il credito può essere ceduto una sola volta a chiunque (jolly) e poi due volte a soggetti “qualificati”;
    • cessioni successive alla prima comunicate all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022 e cessione "jolly" comunicata all’Agenzia dal 17 febbraio: il credito può essere ceduto due volte a soggetti “qualificati”.

Come spiega il Fisco, con il Decreto Frodi non cambia la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, ed è appunto confermata la nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto di cessioni plurime. In caso di prima cessione o sconto comunicati all'Agenzia entro il 16 febbraio 2022, il credito può infatti essere ceduto una sola volta a chiunque e poi due volte a soggetti qualificati come banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

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