Bonus edilizi e cessione del credito: quando e come è possibile la remissione in bonis?

Dopo la conversione in legge del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) è possibile la remissione in bonis per la comunicazione della cessione del credito

di Luciano Ficarelli - 20/04/2023

Con la pubblicazione in G.U. della Legge n. 38 dell’11 aprile 2023 che ha legittimato le disposizioni contenute nel Decreto Legge 11 del 16 febbraio 2023, è tornato decisamente all’attenzione degli operatori l’istituto della “remissione in bonis”.

La remissione in bonis per la cessione del credito

Come già ampiamente spiegato in vari articoli, l’istituto della remissione in bonis è regolato dall’art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 44/2012 e consente a chi ha “dimenticato” di presentare una comunicazione o effettuare un adempimento formale, determinante per usufruire di determinate agevolazioni fiscali, di farlo anche oltre il termine previsto, a determinate condizioni.

È il caso, tra gli altri, della comunicazione per l’opzione di cessione dei crediti maturati sugli interventi edilizi per le spese sostenute nel 2022 o per le rate residue degli anni 2020 e 2021 che dovevano essere inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023. Il D.L. 11/2023 è intervenuto in supporto di coloro che, non per dimenticanza, non hanno trovato un cessionario disposto a chiudere il contratto di acquisto dei crediti entro quella data. C’è però un vincolo: la cessione deve essere eseguita solo a favore di banche, intermediari finanziari e compagnie d’assicurazione.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

In questi giorni, le società di revisione a cui si appoggiano i cessionari sopra menzionati, coerentemente con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 16/2012, hanno cominciato ad invitare i committenti a sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale, al fine di poter usufruire dell’istituto della remissione in bonis, dichiarano che sussistono tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione d’imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento, che non sono state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo e che sia versata la misura minima della sanzione prevista di 250 euro.

La procedura

Come previsto dalla risoluzione n. 58/E dell'11 ottobre 2022 dell'Agenzia delle Entrate, per fare il versamento occorre utilizzare il Modello F24 Elide che deve essere compilato nel seguente modo:

  1. Nella sezione “Contribuente”:
    • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” sono indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. In caso di lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali, sono indicati, invece, il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio oppure, in mancanza, del condòmino incaricato dell’invio della comunicazione;
    • nel campo “codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” è indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, unitamente al codice “10” da riportare nel campo 3 “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, è indicato il codice fiscale di uno di essi.
  2. Nella sezione “Erario ed altro” sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi” nessun valore;
    • nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
    • nel campo anno di riferimento (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.

La sanzione è una sola o una per ogni comunicazione?

Non è un problema da poco. In mancanza di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, varrebbe l’interpretazione restrittiva che obbliga il versamento di 250 euro per ogni comunicazione inviata con l’istituto della remissione in bonis. Ciò significa che in caso di cessione dei crediti di bonus edilizi a seguito di uno stato avanzamento lavori di efficientamento energetico che può prevedere anche dieci contemporanei diversi interventi (isolamento termico, sostituzione riscaldamento, sostituzione di infissi, schermature solari, fotovoltaico, accumulo, abbattimento barriere architettoniche, collettori solari, building automation e colonnine per le ricariche di veicoli elettrici), la sanzione da pagare potrebbe arrivare a 2.500 euro.

Occorrerebbe un rapido intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate per evitare questo ulteriore aggravio per i contribuenti che, loro malgrado, sono stati costretti a ricorrere alla remissione in bonis per i ripetuti interventi sulla normativa che hanno rallentato se non addirittura reso impossibile il ricorso all’opzione della cessione dei crediti nel corso degli ultimi sedici mesi.

Pare nemmeno valido il riferimento all’applicazione del cumulo giuridico, secondo cui l’Agenzia delle Entrate non può irrogare tante sanzioni quante sono le omissioni ma dovrà applicare obbligatoriamente la sanzione pecuniaria unica derivante dall’applicazione dell’art. 12 D.Lgs. n. 472/97. A parere di chi scrive, il cumulo giuridico non sembra applicabile all’istituto della remissione in bonis, poiché il primo è applicato dall’Agenzia delle Entrate, il secondo dal contribuente. Istituti diversi per soggetti diversi. Non resta che attendere buone nuove.

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