Bonus edilizi: proposta detrazione incrementale dal 40% al 100%

Presentato un emendamento al Disegno di Legge di Bilancio 2023 che prevede una nuova aliquota per le detrazioni fiscali per il recupero del patrimonio edilizio e la riqualificazione energetica

di Redazione tecnica - 18/12/2022

Come sempre si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che molto probabilmente arriverà tra il 30 e il 31 dicembre 2022, ma l'approvazione della nuova Legge di Bilancio 2023è ormai entrata nel vivo con la presentazione di parecchie proposte di emendamento tra le quali qualcuna entra nel merito del futuro dei bonus edilizi.

Nuovo bonus edilizio?

Prendendo evidentemente spunto dall'esperienza maturata in questi anni grazie al Superbonus 110%, è stata depositata in V Commissione alla Camera dei Deputati una proposta di emendamento che prevede una nuova aliquota per i bonus fiscali di cui all'art. 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Un articolo che, com'è noto, prevede una detrazione fiscale del 36% con spesa massima ammissibile di 48.000 euro/unità immobiliare per diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione energetica. Una detrazione che da anni è aumentata al 50% con spesa massima di 96.000 euro dall'art. 16 del Decreto Legge n. 63/2013, generalmente approvata di anno in anno salvo quanto previsto dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che ne ha esteso i benefici fino al 31 dicembre 2024.

Un emendamento alla Legge di Bilancio 2023 ha previsto l'inserimento del nuovo articolo 75-bis titolato "Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche".

Orizzonte esteso e bonus base del 40%

Nel dettaglio, il nuovo bonus edilizio dovrebbe avere un orizzonte temporale di 7 anni con decorrenza 1 gennaio 2024 e scadenza 31 dicembre 2030. Gli interventi sono quelli di cui all'art. 16-bis del TUIR, la cui detrazione sarebbe elevata al 40% sull'ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

La stessa detrazione, però, spetterebbe nella misura del 100%, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

  1. per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;
  2. per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
  3. per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Adozione delle misure antisismiche e risparmio energetico

Fatte salve le detrazioni più favorevoli previste per gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del Decreto Legge n. 63/2013, qualora dalla realizzazione dei suddetti interventi relativi all'adozione delle misure antisismiche realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, spetterebbe un'ulteriore detrazione nella misura del 20% delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

Per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sarebbero riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

  • nella misura del 5% delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico;
  • nella misura del 5% delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica;
  • nella misura del 2,5% delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3.

Poi, per tutti gli interventi:

  • di manutenzione (ordinaria o straordinaria), recupero, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia sulle parti comuni degli edifici;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
  • di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici

eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei precedenti interventi:

  • se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista;
  • se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto.

Al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione sarebbe incrementata di un ulteriore 10% qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

Soggetti beneficiari

Riprendendo la formulazione dell'art. 119, comma 9 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), queste nuove detrazioni si applicherebbero agli interventi effettuati:

  1. dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
  2. dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  3. dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  4. dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  5. dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  6. dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Cessione del credito

I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per questi interventi potrebbero optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

I crediti d'imposta verrebbero utilizzati in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Su questi crediti si continuerebbero ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (i controlli preventivi dell'Agenzia delle Entrate)

Per la copertura dei costi verrebbe previsto uno stanziamento pari a:

  • milioni di euro per l'anno 2024;
  • 1.500 milioni di euro per l'anno 2025;
  • 2.000 milioni di euro per l'anno 2026;
  • 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030;
  • 700 milioni di euro per l'anno 2031.
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