Bonus facciate: il Consiglio di Stato sulle zone A e B

Con un parere dell'Adunanza di Sezione il Consiglio di Stato sospende la delibera comunale per individuazione delle zone territoriali omogenee A e B

di Redazione tecnica - 26/07/2022

Con l'art. 1, commi 219-223 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020) è stata prevista nel nostro ordinamento la detrazione fiscale in edilizia più interessante degli ultimi anni.

Bonus facciate: la detrazione per il recupero o restauro delle facciate

Un bonus edilizio che nella sua prima formulazione prevedeva pochissimi requisiti di accesso, nessun adempimento particolare (bonifico parlante a parte) e limiti di spesa infiniti. Nonostante questa "potenza", il bonus facciate ha cominciato a sviluppare numeri "fuori dal normale" solo in accoppiata al nuovo meccanismo delle opzioni alternative previsto dall'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Le note frodi fiscali che hanno riguardato in particolare questo bonus, oltre che l'ecobonus ordinario, hanno portato le modifiche arrivate prima con il Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) e poi dalla Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022). Con la conseguenza che per utilizzare sconto in fattura e cessione del credito per le spese sostenute:

  • a partire dal 12 novembre 2021 è necessario il visto di conformità e l'asseverazione di congruità delle spese;
  • dall'1 gennaio 2022 l'aliquota fiscale è diminuita dal 90% al 60%.

Le zone territoriali omogenee

Non sono cambiati i presupposti per accedere a questa detrazione fiscale, ovvero che l'edificio su cui si interviene deve essere ubicato in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. In particolare, sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

  • A - le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • B - le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

I chiarimenti del Fisco, del MiBACT e del Governo

Questa disposizione ha messo a rischio operatività le molte zone in Italia che prevedono una classificazione urbanistica diversa da quella prevista dal DM n. 1444/68. Argomento sul quale si erano espressi:

  • l'Agenzia delle Entrate con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E che aveva previsto la richiesta della certificazione urbanistica per l'assimilazione alle zone A e B della zone in cui sorge l'edificio;
  • una nota del capo di gabinetto del MiBACT che aveva rilevato che il D.M. n. 1444/1968 non imponeva ai Comuni “di applicare meccanicamente la suddivisione in zone e la conseguente denominazione ivi previste. Il decreto, invece, identifica zone omogenee al fine di stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, le altezze e le distanze tra gli edifici”. La nota ha anche aggiunto che per ottenere la detrazione fiscale del 90% prevista per il rinnovo delle facciate è sufficiente "che gli edifici si trovino in aree che, indipendentemente dalla loro denominazione, siano riconducibili o comunque equipollenti a quelle A o B descritte dal Dm 1444/68”;
  • una risposta del 26 febbraio 2020 in Commissione Finanze in cui l'allora sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa ha affermato che è cura dell'Amministrazione finanziaria valutare la spettanza dell'agevolazione in argomento sulla base delle peculiarità del caso concreto.

Nuovo parere del Consiglio di Stato

All'argomento si aggiunge il Parere dell'Adunanza di Sezione Consiglio di Stato 2 marzo 2022, n. 498 reso sul ricorso straordinario proposto per l’annullamento, previa sospensione della efficacia, di una delibera comunale, recante “Individuazione nello strumento urbanistico comunale delle zone territoriali omogenee A, B, di cui all'art. 2 D.M. 1444/68, al fine di favorire la corretta applicazione delle norme sulle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, commi 219-224, della Legge n. 160 del 27/12/2019”.

Secondo il ricorrente, la delibera sarebbe viziata:

  • perché non sarebbe stato necessario operare alcun giudizio di “assimilazione” dell’area nella quale ricade il suo immobile, essendo la stessa già qualificata come zona B dagli strumenti urbanistici vigenti;
  • perché il Comune non avrebbe avuto la competenza per modificare o alterare il d.m. 1444/1968.

Secondo la prospettazione del ricorrente, l’amministrazione comunale nella parte dispositiva della delibera gravata avrebbe ritenuto di dover inserire una frazione del territorio in zona B e avrebbe espunto il suo immobile dal perimetro della frazione che per il resto coincide perfettamente con il limite esterno del nucleo abitato.

Con nota n. 15042 del 3 settembre 2021 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha trasmesso la relazione istruttoria, ai soli fini della decisione della sospensiva, concludendo per l’accoglimento dell’istanza cautelare evidenziando, sotto il profilo del periculum, che l’impugnata delibera impedirebbe al condominio ricorrente di accedere al “bonus facciate” per le spese 2021 e di conseguenza ostacolerebbe la realizzazione dell’intervento di recupero con l’applicazione dell’agevolazione fiscale.

Il Consiglio di Stato, confermando l'operato del MIT, ha ritenuto che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda di sospensione della delibera impugnata, sussistendo il profilo del periculum in quanto la mancata sospensione della delibera gravata comporterebbe l’impossibilità per il ricorrente di accedere al “bonus facciate” per le spese 2021, non consentendo la realizzazione dell’intervento di recupero con l’agevolazione fiscale, anche tenuto conto del fatto che il vigente Piano Strutturale inserisce l’immobile in questione all’interno della UTOE 2 funzionale - insediativa e il vigente Regolamento Urbanistico lo ricomprende in zona B.

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