Bonus facciate: cosa rientra in detrazione?

L’Agenzia delle Entrate risponde al quesito di un condominio inerente la tipologia di interventi ammessi all’agevolazione fiscale

di Redazione tecnica - 08/10/2021

Con una detrazione pari al 90% delle spese sostenute, il bonus facciate è un’agevolazione particolarmente apprezzata per la semplicità di accesso e, soprattutto, per l’assenza di un massimale di spesa sugli interventi previsti. L’importante, naturalmente, è che i lavori realizzati rientrino nell’ambito di applicazione del beneficio fiscale.

Ricordiamo che, come stabilito dalla legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020) all’articolo 1, commi da 219 a 224, poi modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge n. 178/2020, (legge di bilancio 2021), il bonus facciate prevede una detrazione del 90% per le spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o zona B (ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444).

È proprio l’ambito di applicazione a generare a volte dei dubbi, come nel caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 673/2021. Nello specifico, un condominio richiede se il bonus facciate sia applicabile, per un edificio situato in zona A per:

  • sostituzione parapetti dei balconi;
  • rifacimento tende avvolgibili;
  • realizzazione di un sistema di illuminazione notturna.

Interventi rientranti nel bonus facciate

Il bonus facciate può essere utilizzato per interventi su edifici ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. In particolare, sono classificate “zone territoriali omogenee”:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A). Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.

Inoltre la norma prevede che, ai fini del bonus facciate, gli interventi debbano essere finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna e vanno realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

La circolare 5E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha specificato che sono ammessi al bonus facciate gli interventi sull'involucro esterno visibile dell'edificio, in particolare:

  • consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa;
  • pulitura e tinteggiatura della superficie;
  • rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;
  • lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni;
  • sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Pertanto, rispetto a quanto richiesto dall’istante, le spese per i lavori riconducibili ai parapetti sull'involucro esterno visibile dell'edificio, sono ammesse.

Tende avvolgibili sono ammesse al bonus facciate?

Nel rispondere al quesito inerente la sostituzione delle tende avvolgibili, il Fisco ha richiamato la risposta n. 520/2020: il bonus facciate spetta anche per i lavori aggiuntivi, quali lo smontaggio e rimontaggio delle tende solari ovvero la sostituzione delle stesse, nel caso in cui ciò si rende necessario per motivi tecnici, trattandosi di opere accessorie e di completamento dell'intervento di isolamento delle facciate esterne nel suo insieme, i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento edilizio stesso

Quindi i lavori per il rifacimento delle tende avvolgibili non potranno essere ammessi salvo che, sulla base di presupposti tecnici, risultino "aggiuntivi" al predetto intervento edilizio, trattandosi di opere accessorie e di completamento dello stesso.

Illuminazione facciata e detrazione 90%

In merito alla possibilità di portare in detrazione le eventuali spese sostenute per l’installazione di un sistema di illuminazione della facciata, il parere di AdE è stato negativo, perché non è un intervento finalizzato al decoro urbano come previsto dalla ratio dell’agevolazione.

© Riproduzione riservata