Bonus facciate: nessuna deroga per i prospetti interni

L'Agenzia delle Entrate chiarisce requisiti e adempimenti connessi alla fruizione del bonus facciate con riferimento ai prospetti non visibili da strada pubblica

di Redazione tecnica - 20/09/2021

Bonus facciate: è probabilmente la migliore agevolazione fiscale prevista dal legislatore per il recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti. Consente, infatti, di portare in detrazione il 90% delle spese sostenute, non prevede limiti di spesa e particolari adempimenti, ma necessita di alcuni requisiti.

Bonus facciate: nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate

A ricordare i requisiti necessari per avere accesso al bonus facciate è l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 606/2021, con la quale il fisco fornisce importanti chiarimenti. Partiamo dalle basi, il bonus facciate è stato previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020), articolo 1, commi da 219 a 224, prorogato per tutto il 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) e prevede una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).

Sul bonus facciate, proprio recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sua guida fiscale in cui sono ben riepilogati:

  • soggetti beneficiari;
  • interventi;
  • requisiti;
  • adempimenti;
  • normativa e prassi.

Gli interpelli formulati al Fisco, ci consentono però di approfondire alcune tematiche relative in particolare ai due requisiti richiesti dalla norma, ovvero:

  • la zona dove è ubicato l'edificio (A o B);
  • la visibilità su strada pubblica della facciata su cui intervenire.

Bonus facciate e visibilità prospetto

Ed è proprio su quest'ultimo requisito che l'Agenzia delle Entrate è intervenuta più spesso. Come nel caso oggetto della nuova risposta in cui l'istante è proprietario di un edificio locato ad una società, di cui l'istante e socio, che si occupa di attività museale. Stiamo parlando, dunque, di un edificio adibito a museo.

L'istante chiede la possibilità di utilizzare il bonus facciate sia sul prospetto esterno visibile da strada pubblica, che sul prospetto sul cortile interno non visibile da una strada ad uso pubblico, ma visibile dagli utenti del museo.

L'ubicazione dell'edificio

Sull'ubicazione dell'edificio, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il bonus riguarda unicamente le spese sostenute per il ripristino delle facciate, dei balconi e dei fregi ornamentali, nonché per il rifacimento di grondaie, pluviali e cornicioni dei fabbricati preesistenti ubicati nelle zone territoriali omogenee A e B, ovvero negli agglomerati urbani che rivestono carattere storico-artistico o particolare pregio ambientale, nelle aree circostanti coperte da opere urbanistiche per almeno un ottavo con un indice di edificazione pari ad 1,5 metri cubi per metro quadro.

Nella circolare 2/E del 14 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate affermava che il fine ultimo del bonus facciate è quello di incentivare interventi edilizi che garantiscano il decoro urbano precisando, a tal fine, che "L'agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta invece sulle facciate interne dell'edificio fatte salvo quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico [...] Devono pertanto considerarsi escluse le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni [...] nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli".

Niente bonus facciate su prospetti interni

Sotto il profilo oggettivo, dunque, questa agevolazione è limitata alle sole facciate visibili da strade destinate all'uso pubblico, cioè fruibili dalla generalità dei passanti. Il beneficio, pertanto, non può essere esteso alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle facciate interne - anche di pregio o tenuto conto del carattere culturale del servizio offerto - a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al godimento di un numero definito di utenti o clienti.

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