Bonus Facciate: pavimenti esclusi dalle spese ammissibili?

L’Agenzia delle Entrate ricorda quali tipologie di strutture e di interventi sono ammesse e quali no alla detrazione del 90%

di Redazione tecnica - 17/12/2021

Prospetti, facciate, parapetti. Che questa tipologia di struttura possa usufruire del Bonus Facciate è chiaro, cosa succede invece nel caso di lastrico solare, o del pavimento del balcone? Sul merito si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 816/2021. Una risposta che apre un capitolo piuttosto controverso tra imprese e progettisti: la pavimentazione di balconi e terrazzi può rientrare in detrazione? 

Bonus Facciate e lastrico solare: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Tutto nasce dal quesito posto da una società, concessionaria demaniale di una corte/piazza e proprietaria di alcuni edifici presenti in essa, che vuole utilizzare l’agevolazione al 90% per il ripristino delle facciate esterne. Inoltre vorrebbe utilizzare la detrazione anche per l'impermeabilizzazione e pavimentazione della piazza, accatastata proprio come lastrico solare.

Bonus facciate: interventi ammessi

Ricordiamo che il Bonus facciate, disciplinato dall'articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), come modificato dall'articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), prevede una detrazione del 90 per cento da applicare alle spese sostenute per il recupero del decoro architettonico delle facciate esterne degli edifici, residenziali o strumentali.

Esso si applica per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna, visibile da strada pubblica, degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati nelle zone A (centri storici) e B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte) individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici:

  • zona A, comprendente le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, (comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi);
  • zona B, con cui si identificano le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Soggetti ammessi all'agevolazione Bonus Facciate

Possono fruirne della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
  • le società semplici;
  • le associazioni tra professionisti;
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

I contribuenti interessati devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato. In questo caso è necessario avere anche il consenso firmato all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi, anche:

  • i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.

In questi casi la detrazione spetta a condizione che:

  • la convivenza sussista alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente all’avvio dei lavori;
  • le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.

La detrazione non spetta, invece, a chi è sprovvisto di un titolo di detenzione dell’immobile regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento di sostenimento delle spese se antecedente, anche se provvede alla successiva regolarizzazione.

Bonus Facciate: requisiti oggettivi

Soffermandoci sul profilo oggettivo, la norma prevede che, ai fini del bonus facciate:

  • gli interventi devono essere finalizzati al «recupero o restauro della facciata esterna" e devono essere realizzati esclusivamente sulle "strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi»;
  • «Nell'ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, (...), e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell'allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008».

Bonus facciate: impermeabilizzazione e pavimentazione del lastrico solare

Attenzione però: come esplicitato nella circolare n. 2/E del 2020 oltre che nella Guida Bonus Facciate dell'AdE, aggiornata a luglio 2021, il Bonus Facciate riguarda esclusivamente le strutture opache della facciata: sono ammessi quindi gli interventi sull'involucro «esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)» e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la «struttura opaca verticale».

La guida del Fisco sul Bonus Facciate (pag. 10) afferma chiaramente che sono escluse le spese sostenute per:

  • interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti;
  • interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
  • riverniciatura degli scuri e delle persiane;
  • interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio.

Di conseguenza, l’Istante potrà beneficiare delle agevolazioni relativamente alla «struttura opaca verticale» dell'edificio visibile dalla strada o da suolo ad uso pubblico, mentre resta pertanto escluso dal beneficio l'intervento di rifacimento dell'impermeabilizzazione e pavimentazione del lastrico solare, pur se aperto al pubblico.

La Guida parla chiaro: i pavimenti sono esclusi. Anche quelli dei balconi? La domanda non è banale e leggendo solo la guida del Fisco si dovrebbe arrivare ad una necessaria risposta negativa.

Bonus facciate: e la pavimentazione dei balconi?

Occorre, però, ricordare i precedenti interventi dell'Agenzia delle Entrate e in particolare la risposta n. 411/2020 mediante la quale è stato chiarito che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontalini e successiva tinteggiatura.

Cosa avrà più valore? La guida del Fisco o la sua risposta ad un interpello? Sembrerebbe che tra le due ci siano delle incongruenze.

Bonus Facciate: previsioni per il 2022

Infine, una nota sul futuro. Ad oggi, il Bonus Facciate scadrà il 31 dicembre 2021. Sappiamo però che già è stato inserito nel disegno di Legge di Bilancio 2022, con condizioni diverse da quelle attuali. Perché, sappiamo bene, che l’assenza di massimale di spesa ha generato speculazioni e prezzi gonfiati, a cui il Governo ha deciso di mettere uno stop.

Non si sa bene cosa andrà in Gazzetta. Le dichiarazioni dei Parlamentari sono chiare come lo è l'intenzione del Governo. Si prospetta un braccio di ferro che si concluderà presumibilmente solo a fine mese. Attendiamo fiduciosi.

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