Bonus facciate e Sismabonus combinati: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

Il Fisco risponde sull’utilizzo dei bonus edilizi di cui all’art. 16, comma 1-quater del Decreto Legge n. 63/2013 e di cui all’art. 1, commi da 219 a 224, della legge n. 160/2019

di Redazione tecnica - 08/11/2022

Alle porte del 2023, quando l’intento è ristrutturare un edificio unifamiliare, le possibilità di utilizzo dei bonus fiscali sono ormai limitate alle detrazioni ordinarie. A meno che non si possa frazionare l’edificio e utilizzare la scadenza del 31 dicembre 2023 prevista per gli edifici plurifamiliari, per gli unifamiliari non può più partire alcun intervento di superbonus 110% oltre il 30 settembre 2022.

Unifamiliari: la scadenza per il superbonus e le altre detrazioni fiscali

Entro questa data, chi è riuscito a completare il 30% dell’intervento complessivo, potrà continuare ad utilizzare le detrazioni fiscali del 110% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2022. Per chi non dovesse esservi riuscito, può dirottare la sua attenzione sulle diverse possibilità tra le quali quelle offerte:

  • dagli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013 (ecobonus e sismabonus);
  • dall'art. 1, commi 219 e 220, della Legge n. 160/2019 (bonus facciate).

E proprio su queste possibilità si è concentrata l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate con la risposta 7 novembre 2022, n. 550 che fa il punto sull’utilizzo combinato del sismabonus rafforzato e del bonus facciate 60%.

Bonus facciate e Sismabonus combinati: l’interpello al Fisco

Nel caso di specie propone ricorso una società di diritto estero proprietaria di un immobile unifamiliare di categoria catastale A/8, ubicato in zona sul quale è concesso l’utilizzo sia del sismabonus (zone a rischio sismico 1, 2 e 3) che del bonus facciate (zona B). La società specifica di non essere titolare di alcun reddito prodotto in Italia, con la sola eccezione del reddito fondiario derivante dal possesso dell'immobile, e che l’immobile viene utilizzato come casa vacanze dal beneficiario economico della società.

Ciò premesso, l'istante domanda se risulta possibile accedere:

  • al beneficio Sismabonus per gli interventi antisismici che comportino il consolidamento strutturale e la messa in sicurezza statica dell'edificio, sempreché ne derivi una riduzione del rischio sismico di due classi;
  • alle agevolazioni "Bonus facciate" 60% per gli interventi di restauro delle facciate esterne.

La risposta del Fisco

Il Fisco ha preliminarmente ricordato la norma agevolativa di cui trattasi, ovvero:

  • articolo 16, comma 1-quater del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (sismabonus rafforzato);
  • articolo 1, commi da 219 a 224, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (bonus facciate).

Per utilizzare il sismabonus rafforzato all’80%, come prevede la norma, è possibile sostenere le spese fino al 31 dicembre 2024 e dimostrare che sulla base delle modalità di cui al DM n. 58/2017 dimostrare che grazie all'intervento edilizio il rischio sismico dell'edificio si è ridotto di due classi.

Ai soggetti fiscalmente non residenti, sono applicabili i chiarimenti contenuti nella circolare n. 24/E del 2020 - ancorché riferita al c.d. Superbonus - con il quale l'Agenzia delle entrate ha osservato che «[...] tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati» possono accedere al "bonus", dal momento che tale beneficio risulta destinato alle «le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni».

Considerato che il beneficio consiste in una detrazione dall'imposta lorda, in linea di principio, dovrebbero restarne esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva e quelli che non possono fruire della detrazione poiché la relativa imposta lorda risulta assorbita da altre detrazioni o non risulti dovuta (si pensi, ad esempio, ai soggetti che rientrano nella cd. no tax area ). Tali soggetti, tuttavia, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto Rilancio), per una delle modalità alternative di utilizzo ivi previste.

Detta disposizione prevede, in particolare, che «I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso;
  • per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti.

In deroga all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche per le spese relative agli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1- septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119.

Con la risoluzione n. 78/E del 15 dicembre 2020, inoltre, è stato ribadito che l'accesso al Superbonus non è precluso al contribuente residente all'estero che risulti proprietario di unità immobiliari in Italia, laddove egli risulti titolare del reddito fondiario relativo all'immobile, a condizione che sussistano tutti i requisiti e le condizioni normativamente previste.

Con la risoluzione n. 34/E del 2020, in tema di sismabonus, è stato precisato che, in base a quanto disposto dell'articolo 16, comma 1-bis e ss., del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, fruiscono di quest'ultima detrazione, tra gli altri, i titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per gli interventi antisismici su «costruzioni adibite ... ad attività produttive».

Con il medesimo documento di prassi è stato ribadito che la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, confermando la spettanza di tale detrazione per i titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali".

Il bonus facciate

Stesse considerazioni per il bonus facciate. Con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E è stato spiegato che per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione dell'agevolazione in esame, tenuto conto del tenore letterale della norma che non fa riferimento a specifiche categorie di contribuenti, la detrazione è rivolta a tutti i soggetti che sostengono le spese per l'esecuzione dei lavori agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari.

Alla luce di quanto sopra, atteso che tra i destinatari dei bonus edilizi sopra descritti (sismabonus rafforzato e bonus facciate) sono individuati i soggetti che producono reddito d'impresa, la fruizione riguarda tutti i contribuenti che producono reddito d'impresa residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati (nel rispetto di requisiti e limiti imposti dalle singole disposizioni che regolano i bonus edilizi).

Resta fermo che, trattandosi di una detrazione dall'imposta lorda, anche le detrazioni qui in commento non possono essere utilizzate:

  • dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva ovvero che non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l'imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei soggetti che rientrano nella cd. no tax area). Tali soggetti, tuttavia, possono optare, ai sensi del citato articolo 121 del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle modalità alternative di utilizzo ivi previste;
  • dai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali non possono esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Dette conclusioni, peraltro, sono in linea con quanto rappresentato nelle seguenti guide dell'Agenzia delle entrate:

Nel caso di specie, in conclusione, l'Istante se proprietario di unità immobiliari in Italia, è titolare del relativo reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso in linea di principio l'accesso al sisma bonus rafforzato e al bonus facciate, ferma restando la presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste.

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