Bonus Facciate: via libera anche senza bonifico parlante

Il Fisco rassicura i contribuenti: per non perdere le detrazioni c'è una via d'uscita, utilizzabile anche per gli altri bonus edilizi

di Redazione tecnica - 16/02/2023

Il bonifico parlante rappresenta un po’ lo spauracchio dei contribuenti alle prese con l’utilizzo di detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica, considerando che il mancato utilizzo determina la perdita delle agevolazioni richieste. Attenzione però: una via d’uscita c’è, come ha ribadito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 214/2023.

Bonus Facciate ed errori di compilazione del bonifico parlante: come rimediare

Il quesito posto al Fisco riguarda nello specifico il Bonus Facciate: il contribuente ha effettuato nel 2021 degli interventi di restauro e tinteggiatura delle facciate esterne rientranti nelle agevolazioni previste dall’art. 1, commi da 219 a 223, della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), che ha pagato tramite bonifico. Pur avendo indicato nella causale tutti i riferimenti normativamente previsti, per ''mero errore'' è stato utilizzato un bonifico ordinario e non quello c.d. ''parlante'', motivo per cui ha richiesto all’impresa esecutrice dei lavori, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la corretta imputazione del ricavo al periodo di imposta 2021. In questo modo ha sanato la situazione, analogamente a quanto precisato in materia di interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, come chiarito dal Fisco con le circolari n. 43 del 18 novembre 2016 e n. 8 del 7 aprile 2017, oppure no?

Cos'è il Bonus Facciate

Ricordiamo che con l'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è stata introdotta, per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, puna detrazione dall'imposta lorda pari al 90% della spesa sostenuta, senza alcun massimale di riferimento.

La norma, in vigore fino al 31 dicembre 2021, è stata modificata con l'articolo 1, comma 39, della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), prorogando l'agevolazione fino al 31 dicembre 2022 ma, con una riduzione dell’aliquota di detrazione dal 90% al 60% in riferimento alle spese sostenute nel corso del 2022.

Interventi ammessi al bonus facciate

Gli edifici interessati dagli interventi devono essere situati nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali, così distinte:

  • Zona A: parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zona B: parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Sono ammessi al Bonus Facciate gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna. In particolare, la detrazione spetta per queste tipologie di lavori:

  • pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  • interventi su balconi, ornamenti o fregi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
  • interventi sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda sostanzialmente tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, per esempio per un immobile che si trova al termine di una strada privata.

Sono detraibili anche le spese relative a:

  • acquisto dei materiali;
  • progettazione e altre prestazioni professionali connesse;
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, l’installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

Rimangono escluse le spese sostenute per:

  • interventi sulle strutture opache orizzontali o inclinate dell’involucro edilizio quali, per esempio, coperture (lastrici solari, tetti) e pavimenti;
  • interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
  • sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli;
  • riverniciatura degli scuri e delle persiane;
  • interventi effettuati sulle mura di cinta dell’edificio.

Bonus facciate: come fare il bonifico per le detrazioni fiscali

Tornando al quesito posto all'Agenzia delle Entrate, il Fisco ha richiamato la circolare n. 2/E del 2020 con la quale è stato precisato che, come previsto dal comma 223 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020, sono applicabili alla detrazione in argomento le disposizioni del regolamento di cui al decreto interministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, recante le norme di attuazione e le procedure di controllo in materia di detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16­bis del TUIR (attualmente disciplinate dall'articolo 16 del D.L. n. 63/2013).

In particolare, ai fini del ''bonus facciate'', i contribuenti persone fisiche devono effettuare il pagamento delle spese utilizzando un bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Inoltre, con la circolare n. 28/E del 2022 è stato, inoltre, chiarito che:

  • possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti bancari e postali ai fini del c.d. ecobonus di cui all'articolo 14 del D.L. n. 63/2013 o della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui al richiamato articolo 16­bis del TUIR indicando, qualora possibile, come causale, gli estremi della legge n. 160 del 2019;
  • la detrazione può essere riconosciuta anche nel caso in cui non sia possibile riportare i predetti riferimenti normativi (perché, ad esempio, non è possibile modificare la causale che indica, invece, i riferimenti normativi dell'ecobonus o della detrazione per interventi di recupero edilizio), sempreché non risulti pregiudicato in maniera definitiva il rispetto da parte degli istituti bancari o postali dell'obbligo di operare la ritenuta;
  • la non completa compilazione del bonifico bancario/postale non consente il riconoscimento della detrazione, salva l'ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico;
  • qualora, per errore, non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'impresa

Spiega il Fisco che il rilascio dell’attestazione non deve essere inteso come alternativa al pagamento mediante bonifico ''parlante'' ma, piuttosto, come ipotesi eccezionale rispetto a quanto normativamente disciplinato ai fini del corretto comportamento che il contribuente è chiamato a tenere per poter beneficiare di una determinata agevolazione fiscale.

Tenendo quindi conto di quanto previsto dal regolamento attuativo in materia di detrazioni per le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, contenuto nell’articolo 1, comma 223, della legge di bilancio 2020, anche con riferimento al ''bonus facciate'', se non è possibile ripetere il bonifico, l'Istante potrà fruire della detrazione, qualora sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale l'impresa esecutrice dei lavori attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della imputazione nella determinazione del reddito di impresa.

Altri adempimenti

Uno degli elementi caratterizzanti il Bonus Facciate è l’assenza di un massimale di spesa, cosa che ha portato, tra il 2020 e il 2021, alla presentazione di preventivi gonfiati e aalla rilevazione di un numero elevato di frodi fiscali proprio nell’ambito di utilizzo di questa detrazione. Per questo motivo, dal 12 novembre 2021 è stato introdotto l’obbligo per il contribuente di richiedere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta;
  • l’attestazione della congruità delle spese sostenute, da parte dei tecnici abilitati. Le spese per il rilascio del visto di conformità e dell’attestazione sono detraibili con la stessa aliquota prevista dalla detrazione fiscale spettante per gli interventi eseguiti.

Questi documenti devono essere sempre richiesti, a prescindere che si tratti di interventi di edilizia libera o di importo complessivo non superiore a 10mila euro, anche per le comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni, il cui accordo di cessione si sia perfezionato a decorrere dal 12 novembre 2021.

Tali adempimenti non sono necessari in questi casi:

  • utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi;
  • comunicazioni delle opzioni inviate entro l’11 novembre 2021.
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