Bonus fiscali, SAL, sconto in fattura e cessione del credito: facciamo chiarezza

La Corte di Cassazione ha chiarito alcuni importanti concetti sulla fruizione dei bonus edilizi direttamente, con sconto in fattura e cessione del credito

di Gianluca Oreto - 10/11/2022

Uno dei tormentoni di fine 2021 è stato il bonus facciate 90%. Una detrazione fiscale in scadenza al 31 dicembre 2021 e che è stata rinnovata solo l'ultimo giorno dell'anno 2021 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio per il 2022). Una proroga, però, con aliquota ridotta al 60%.

Bonus facciate 90%: cosa è successo nel 2021?

Il termine previsto per il bonus facciate 90% ha, dunque, costretto (o invogliato) molti operatori ad avviare cantieri con ponteggi montati qua e là, emettere fatture per l'intero importo dei lavori, applicare lo sconto in fattura e farsi pagare il 10% dei lavori dai committenti senza neanche aver avviato alcuna lavorazione.

Tutto lecito, come anche chiarito dall'Agenzia delle Entrate e in diverse interrogazioni parlamentari, che hanno confermato la possibilità di beneficiare del bonus facciate (nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti) per tutti i costi complessivi sostenuti nel 2021 il relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati anche se non terminati, laddove il pagamento ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti.

Chiarimento molto importante che, però, ha anche dei risvolti diversi in funzione degli adempimenti nati a seguito del Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto antifrode) e poi rimessi all'interno della Legge n. 234/2021, con i quali sono stati estesi i meccanismi di controllo previsti per il superbonus 110% anche a tutti i bonus edilizi che utilizzano le opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Bonus edilizi e opzioni alternative: i due controlli

Sostanzialmente, tutti i bonus utilizzati con le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) devono ottenere:

  • il visto di conformità del commercialista;
  • l'asseverazione di congruità delle spese da parte del tecnico.

Adempimenti che devono essere inseriti all'interno della Piattaforma di cessione dell'Agenzia delle Entrate al momento della comunicazione della cessione.

Cosa significa? Che benché sia lecito aver fatturato tutto l'importo entro il 31 dicembre 2021, aver anche applicato lo sconto in fattura al cliente che ha saldato solo l'importo derivante dall'applicazione dello sconto stesso (nel caso del bonus facciate, solo il 10%), per l'inserimento della detrazione sulla piattaforma cessione del Fisco, si sarebbero dovute ottenere le due certificazioni del commercialista e del tecnico abilitato.

Certificazioni che in molti hanno ottenuto e richiesto "sulla carta", senza alcuno stato di avanzamento e con la possibilità di monetizzazione di tutto il credito senza aver completato i lavori.

La sentenza della Cassazione

La sentenza n. 42012 della Corte di Cassazione è recentemente intervenuta proprio su questo argomento. Nel caso di specie si parlava di ecosismabonus ma il concetto si può estendere a tutti i "bonus minori".

Dopo aver ricostruito il quadro normativo relativo alla cessione del credito post Decreto antifrode, la Cassazione ha richiamato la definizione di Stato Avanzamento Lavori contenuta nell'art. 14, comma 1, lettera d) del DM n. 49/2018 per la quale:

lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei termini e modalità indicati nella documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già corrisposti e, di conseguenza, l’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell’esecutore, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante per l’emissione del mandato di pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro di contabilità.

I giudici di Cassazione hanno rilevato che benché l'art. 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio vincoli l'utilizzo delle opzioni alternative per il superbonus a dei SAL minimi del 30%, il concetto di SAL per l'utilizzo delle opzioni sugli altri bonus minori vale ugualmente.

Ciò vuol dire che in piattaforma cessione dell'Agenzia delle Entrate vanno caricati solo quegli importi riferiti a SAL eseguiti. Concetto che la Cassazione ha confermato affermando che non può essere rilasciato alcun visto di conformità relativamente a cessione crediti in presenza di lavorazioni o somministrazioni non ancora eseguite.

In definitiva, occorre distinguere il diritto alla detrazione maturato con i pagamenti dalle modalità di utilizzo delle stesse. Nel caso di detrazione diretta che non richieda controlli (visto di conformità e asseverazione di congruità delle spese) è sufficiente inviare al commercialista fatture, pagamenti ma non SAL. Nel caso, invece, di utilizzo delle opzioni alternative, la monetizzazione del credito si potrà effettuare solo su interventi effettivamente realizzati (o SAL)).

Un concetto chiaro a molti, ma non a tutti...e le conseguenze sono facilmente intuibili.

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