Bonus mobili 2024: nuovi chiarimenti dal Fisco

Un chiarimento dell'Agenzia delle Entrate entra nel merito dell'utilizzo del bonus mobili relativamente ai lavori sulle pertinenze e ai limiti di spesa

di Redazione tecnica - 02/01/2024

Tra le varie possibilità di detrazioni fiscali utilizzabili (superbonus e bonus barriere architettoniche 75% a parte), per tutto il 2024 sarà ancora possibile beneficiare del bonus casa tradizionale a cui è possibile associare il bonus mobili.

Bonus mobili: cos'è e limite di spesa

Entrando nel dettaglio, l'art. 16 del Decreto Legge n. 63/2013, oltre a disciplinare il bonus casa tradizionale e il sismabonus ordinario, prevede al comma 2 la possibilità di utilizzare una detrazione del 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR.

L'aliquota del 50%, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo (e sulla quale non si può applicare alcuna forma di opzione alternativa alla detrazione diretta) è calcolata su un limite di spesa massimo pari a:

  • 10mila euro per l'anno 2022 (detrazione massima 5mila euro);
  • 8mila euro per il 2023 (detrazione massima 4mila euro);
  • 5mila per il 2024 (detrazione massima 2.500 euro).

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in 10 quote annuali di pari importo.

Bonus mobili e pertinenze: il chiarimento del Fisco

Relativamente alle unità immobiliari (quindi non parti comuni di un edificio plurifamiliare), l'art. 16-bis, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede la possibilità di fruire del bonus casa per gli interventi di:

  • manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001);
  • restauro e risanamento (art. 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001);
  • ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del d.P.R. n. 380/2001);

"effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze".

L'Agenzia delle Entrate, tramite la sua rivista telematica, ha risposto alla domanda di un contribuente che chiedeva di sapere se il bonus mobili è utilizzabile per arredare un immobile sul quale non era stato realizzato un intervento di manutenzione straordinaria, avendolo realizzato invece sulla sua pertinenza (una cantina).

Il fisco ha risposto positivamente alla domanda ricordando che il bonus mobili spetta al contribuente titolare delle detrazioni indicate nell’articolo 16-bis del Tuir (per gli interventi di manutenzione straordinaria) anche quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’abitazione, ma i lavori cui è collegato tale acquisto è stato effettuato su una sua pertinenza. Questo vale anche nel caso in cui la pertinenza fosse accatastata separatamente dall’unità abitativa, cioè risultasse dotata di autonoma rendita catastale.

Bonus Mobili e plafond di spesa: le indicazioni di AdE per interventi su più unità immobiliari

Un altro caso che frequentemente è foriero di dubbi, riguarda l'accorpamento di due unità immobiliari in una soltanto. Come funziona in questo caso il Bonus Mobili? Spetta un solo massimale oppure due? 

Anche questa volta la risposta arriva dalla rivista telematica del Fisco che, dopo aver ribadito che per le spese sostenute nel 2023 il limite per la detrazione è pari a 8mila euro e che questo plafond scenderà a 5mila euro nel 2024, ha specificato che esso è correlato a ogni singola unità immobiliare oggetto di ristrutturazione.

Non solo: l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che, come ribadito in diversi documenti di prassi, il diritto alla detrazione per il contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari spetta più volte. Conferma ne è anche la Circolare del 16 giugno 2023, n. 17/E, secondo la quale, anche nel caso di interventi di recupero edilizio che conducono all’accorpamento di più unità abitative, il limite di spesa va individuato considerando le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori.

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