Bonus mobili: il Fisco su modalità, limiti e condizioni

L'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sul bonus mobili con riferimento alla CILA, al bonifico e ai limiti di spesa

di Redazione tecnica - 28/07/2021

Oggi torniamo a parlare di bonus mobili e lo facciamo analizzando una risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate ad una domanda su FiscoOggi.

Bonus mobili: la domanda

L'analisi parte dalla domanda di un contribuente che dopo aver aperto a inizio 2020 una CILA per la ristrutturazione del suo appartamento, in seguito ha effettuato l'acquisto dell'arredamento. Acquisto pagato con due bonifici parlanti, uno di acconto di 5.000 euro e il saldo di 8.500 euro. Somma che supera il limite massimo di spesa previsto dall’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013. Chiede, quindi, le modalità di inserimento della detrazione nella sua dichiarazione dei redditi.

Bonus mobili: cos'è

Prima di entrare nel merito della risposta fornita dal Fisco, chiariamo cos'è il bonus mobili, qual è la norma che lo ha previsto e i suoi limiti applicativi.

Come anticipato in premessa, il bonus mobili è una detrazione fiscale del 50% da applicare alle spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici necessari per arredare un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia. Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 16.000 euro (10.000 euro per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2020) riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Come chiarisce l'Agenzia delle Entrate nella sua ultima guida fiscale: "La detrazione spetta anche quando i beni acquistati sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio, oppure quando i mobili e i grandi elettrodomestici sono destinati ad arredare l’immobile ma l’intervento cui è collegato l’acquisto viene effettuato su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente".

Il bonus mobili può essere fruito anche se l'intervento di ristrutturazione riguarda le parti comuni condominiali (per esempio, guardiole, appartamento del portiere, lavatoi), ma in questo caso i singoli condomini hanno diritto alla detrazione, ciascuno per la propria quota, solo per i beni acquistati e destinati ad arredare queste parti. Il bonus non è concesso, invece, se acquistano arredi per la propria abitazione.

Bonus mobili: la norma

Come detto, il bonus mobili è stato previsto dall’art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013 che nella sua attuale formulazione recita:

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell' anno 2021 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2020 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2021, al netto delle spese sostenute nell'anno 2020 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.

Bonus mobili: le condizioni

Le condizioni di accesso al bonus mobili sono:

  • l'acquisto deve riguardare arredi di un immobile oggetto di ristrutturazione edilizia che fruiscono del bonus casa;
  • gli interventi di ristrutturazione devono essere iniziati l'1 gennaio 2020 (quindi la CILA deve essere successiva);
  • la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione deve precedere quella in cui si acquistano i beni;
  • non è fondamentale che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

Bonus mobili: i limiti di spesa

L'art. 16, comma 2, del D.L. n. 63/2013 è stato modificato dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che ha innalzato i limiti di spesa a 16.000 euro. Questo, però, solo per le spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2021. I limiti di spesa possono, quindi, essere così riassunti:

  • ristrutturazione tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2020 - limite di spesa 10.000 euro;
  • ristrutturazione tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2021 - limite di spesa 16.000 euro.

Bonus mobili: la nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate rileva l'incompletezza della domanda, soprattutto perché il contribuente non ha specificato quando sono stati acquistati i beni destinati all’arredo dell’appartamento ristrutturato, né risulta specificata la tipologia degli stessi beni acquistati e la data di inizio dei lavori di ristrutturazione.

Ipotizzando che le condizioni di accesso al bonus mobili ci siano tutte e che i pagamenti siano avvenuti nel 2020, il Fisco ha confermato il limite di spesa vigente pari a 10.000 euro. Avendo superato questo limite di spesa, il contribuente dovrà solo indicare nella dichiarazione dei redditi (nel rigo E57 - colonna 2 “Spesa arredo immobile” - del modello 730, o nel rigo RP57 se compila il modello Redditi Pf) l’importo massimo ammissibile di 10.000 euro.

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