Bonus Mobili: occhio alla data di inizio lavori

Come stabilito in Legge di Bilancio, la data di acquisto mobili è strettamente collegata a quella in cui sono iniziati i lavori di ristrutturazione edilizia

di Redazione tecnica - 03/05/2022

Con la Legge di Bilancio 2022, il Bonus Mobili è stato prorogato fino al 2024, inserendo differenti condizioni di utilizzo secondo l’anno di riferimento. C’è però una certezza: per potere accedere alla detrazione del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, è necessario avere sostenuto un intervento di ristrutturazione edilizia e la data in cui sono iniziati i lavori gioca un ruolo fondamentale.

Bonus Mobili: quando si può richiedere?

Ricordiamo che i contribuenti che fruiscono della detrazione per gli interventi previsti dall’art. 16, comma 1 del D.L. 63/2013, che richiama l’articolo 16-bis comma 1, lettere a) e b) del TUIR (D.P.R.n. 917/1986), possono richiedere una detrazione dall'imposta lorda, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Questo credito di imposta, chiamato "Bonus Mobili", è pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, calcolato sui seguenti massimali:

  • fino a 10.000 per acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2022;
  • fino a 5.000 euro per acquisti effettuati negli anni 2023 e 2024.

Quali mobili rientrano nel Bonus?

Come specificato dall’Agenzia delle Entrate, rientrano in detrazione queste tipologie di arredi: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione come lampadari, lampade da terra e da tavolo etc.

Non accedono invece al Bonus Mobili: porte, pavimentazioni, tende, tendaggi, soprammobili e complementi di arredo.

È possibile inoltre richiedere il Bonus Mobili per i seguenti elettrodomestici:

  • frigoriferi, congelatori e altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito di alimenti;
  • lavatrici;
  • asciugatrici e lavatrici;
  • lavastoviglie;
  • apparecchi di cottura e forni a microonde
  • stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici;
  • ventilatori elettrici, estrattori d'aria e apparecchi per il condizionamento, etc.

Beneficiari del Bonus Mobili

L’agevolazione spetta a tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato, titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese. In particolare, possono richiedere la detrazione per Bonus Mobili:

  • proprietari o nudi proprietari;
  • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  • locatari (affittuari) o comodatari;
  • soci di cooperative divise e indivise;
  • imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali (investimenti che l'azienda utilizza per il suo funzionamento) o merce;
  • soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.

Le spese vanno effettuate da chi ha sostenuto quelle di ristrutturazione; inoltre, la detrazione rimane in capo al contribuente che ha effettuato l’acquisto, quindi non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di compravendita dell’immobile.

Attenzione alla data inizio lavori

Per avere diritto al Bonus Mobili, occorre prestare attenzione alla data di inizio lavori: come previsto dall’art. 1, comma 37, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto dei beni.

Ciò significa che:

  • chi ha acquistato mobili nel 2021, deve avere iniziato i lavori a partire dal 1° gennaio 2020, mentre se i lavori sono iniziati nel 2019 la detrazione non spetta;
  • per gli acquisti effettuati nel 2022, i lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2021, mentre se i lavori sono iniziati nel 2020 la detrazione non spetta.

Nel 2021 il tetto massimo di spesa era pari a 16.000 euro, per cui questo importo va preso come riferimento per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2021.

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