Caldaie, infissi e barriere architettoniche: via libera alla cessione del credito

La VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha approvato un pacchetto di emendamenti al D.L. n. 11/2023 che apre la cessione del credito ad alcuni interventi

di Redazione tecnica - 29/03/2023

Dopo l'approvazione del pacchetto di emendamenti da parte della VI Commissione Finanze, il disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni) è approdato in aula alla Camera dei Deputati per la sua discussione e approvazione che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni per poi passare il testo all'altro ramo del Parlamento.

Tempistiche ristrette per la conversione in legge

Come sempre, le tempistiche per l'approvazione della legge di conversione sono molto contingentate (60 giorni dal Decreto Legge) ma in questo caso non troppo visto che la scadenza del 17 aprile è assai lontana da quella prevista per l'utilizzo del superbonus 110% per le unifamiliari (che scade il 31 marzo 2023).

Calendario alla mano, difficilmente (è impossibile) la conversione del D.L. n. 11/2023 potrà arrivare prima della seconda settimana di aprile, con la conseguenza che sulle c.d. "villette" si avrà una finestra temporale di vacatio legis, in cui la scadenza resterà il 31 marzo 2023.

Le disposizioni contenute nel Decreto blocca cessioni

Una delle parti che ha richiesto maggiore sforzo da parte della VI Commissione Finanze riguarda l'art. 2 del D.L. n. 11/2023 che disciplina le modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali. In particolare, nella sua attuale versione, prevede:

  • comma 1: il divieto, a partire dal 17 febbraio 2023, di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
  • comma 2: il sistema di eccezioni che riguarda gli interventi di superbonus che potranno continuare ad utilizzare la cessione del credito di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio;
  • comma 3: il sistema di eccezioni che riguarda gli interventi non di superbonus che potranno continuare ad utilizzare la cessione del credito di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio;
  • comma 4: l'abrogazione dei meccanismi alternativi alla detrazione diretta contenuti negli articoli 14 e 16 del Decreto Legge n. 63/2013.

Le nuove eccezioni per il bonus barriere architettoniche

Con le modifiche apportate in sede referente dalla VI Commissione viene introdotto all'art. 2 del D.L. n. 11/2023 il nuovo comma 1-bis che prevede espressamente la non applicazione del divieto di utilizzo delle opzioni alternative relative alle spese sostenute per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del Decreto Rilancio.

In questo modo, sul bonus previsto per l'abbattimento delle barriere architettoniche (che scade il 31 dicembre 2025) sarà possibile continuare ad utilizzare il meccanismo delle opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio. Ricordiamo che l'art. 119-ter del D.L. n. 34/2020 prevede che ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

  • 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
  • 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  • 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Le nuove eccezioni per l'edilizia libera

Ma la modifica più importante riguarda il comma 3, art. 2 del Decreto blocca cessioni che introduce nuove eccezioni per l'utilizzo del meccanismo di cessione del credito per gli interventi non di superbonus.

La norma in questione, dopo le modifiche in sede referente, stabilisce che il divieto di utilizzo delle opzioni di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio non si applica alle spese sostenute per gli interventi diversi dal superbonus per i quali in data antecedente al 17 febbraio 2023:

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario (lettera a);
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori. La deroga al divieto si applica altresì, secondo una modifica introdotta in sede referente, anche nel caso di lavori non ancora iniziati, ma in cui sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori. A tal fine, nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data antecedente dell'avvio dei lavori, o della stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori, deve essere attestata sia dal cedente o committente, sia dal cessionario o prestatore, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (lettera b);
  • risulti, secondo la modifica introdotta in sede referente che sostituisce interamente la lettera c), presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi, con riguardo alle agevolazioni per gli interventi relativi:
    • alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune (articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
    • al restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile (articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
    • a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico (articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013).

La modifica alla lettera b), in particolare, è stata prevista per aprire il meccanismo di cessione a tutti quegli accordi che riguardano l'acquisto di bene e servizi che rientrano nel concetto di edilizia libera (art. 6 del d.P.R. n. 380/2001) e che non hanno né un titolo abilitativo né un inizio dei lavori.

Per gli accordi presi prima del 17 febbraio 2023 che hanno per oggetto l'acquisto ad esempio di caldaie ed infissi sarà, dunque, possibile continuare ad utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito. Da verificare sarà l'impatto effettivo di questa apertura che potrebbe consentire l'utilizzo delle opzioni alternative a prodotti ordinati prima del 17/2 ma sui quali non vi è alcun obbligo di consegna (e che quindi potrebbero arrivare anche nel 2024).

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