Canoni di locazione e credito d'imposta: nuovo chiarimento del Fisco

L'Agenzia delle Entrate risponde sulla fruizione del credito fiscale previsto per i canoni di locazione dall'art. 28 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio)

di Giorgio Vaiana - 27/05/2021

Stato di crisi regionale e credito di imposta: quando è possibile usufruirne? Chiarisce questo quesito l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 367/2021.

I dubbi di un libero professionista

A richiedere lumi sul credito di imposta è un libero professionista con il domicilio fiscale in una Regione in cui è stato dichiarato lo stato di crisi per intensi eventi metereologici. Dichiarazione di stato di emergenza confermata poi dal Governo nazionale. Il libero professionista chiede, in virtù del fatto che il piano di interventi di sostegni regionale è stato approvato solo molto tempo dopo l'emanazione dello stato di crisi, se può beneficiare del credito di imposta emanato dal governo nazionale senza verifica del calo del fatturato.

Il Decreto Rilancio

Il credito di imposta è stato istituito dal D.L. n.34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) convertito con Legge n. 77/2020. Per contenere gli effetti negativi economici causati dalla pandemia Covid-19, "ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo".

Quando spetta

La stessa legge spiega che il credito di imposta è commisurato "all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio", ma a condizione "che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente". Condizione che non vale per chi ha iniziato a fare questo tipo di impresa a partire dall'1 gennaio 2019. Il credito d'imposta spetta anche in assenza dei requisiti ai soggetti "che hanno iniziato l'attività a partire dall'1 gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19".

Le precisazioni

Sempre l'Agenzia delle Entrate ha specificato che è necessario che "il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso; i menzionati stati di emergenza dovevano essere erano ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19; tale domicilio fiscale o la sede operativa fiscale fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall'insorgenza dell'originario calamitoso evento". Normativa che, secondo gli uffici, va applicata anche nel caso analizzato. E per questo, nel presupposto che il Comune sede del libero professionista risulti tra quelli in cui lo stato di emergenza sia ancora in atto, l'istante può beneficiare del credito di imposta a prescindere dalla riduzione del fatturato.

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