Caro materiali: in Gazzetta il Decreto del MIT per l'assegnazione dei Fondi

Le risorse di cui all’art. 26, comma 6 -quater del DL Aiuti, verranno assegnate nell'arco di quattro finestre temporali. Le istanze vanno presentate entro il 31 gennaio 2024

di Redazione tecnica - 08/03/2023

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2023, n. 55, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 1° febbraio 2023, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, con il quale si disciplinano le modalità operative e le condizioni di accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 6 -quater del Decreto Aiuti, istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Caro materiali: il Decreto del MIT per l'accesso alle risorse 

Come specificato nel decreto, le disposizioni si applicano alle ipotesi previste dall’art. 26, commi 6 -bis, 6 -ter e 12 del Decreto Aiuti e in particolare:

  • agli appalti pubblici di lavori, ivi compresi quelli affidati a contraente generale e agli accordi quadro di cui all’art. 54 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, relativamente agli stati di avanzamento concernenti le lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • agli appalti pubblici di lavori, relativi anche ad accordi quadro aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 che non abbiano accesso al Fondo di cui all’art. 26, comma 7 del Decreto Aiuti, con riferimento alle lavorazioni eseguite o contabilizzate ovvero annotate dal direttore dei lavori, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023;
  • agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato, dell’ANAS S.p.a. e degli altri soggetti di cui al Capo I del Titolo VI della parte II del Codice dei Contratti pubblici, limitatamente alle attività previste nel citato capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati entro il termine di cui al primo periodo dell’art. 26, comma 2, del Decreto Aiuti;
  • ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e dall’ANAS S.p.a. in essere alla data di entrata in vigore del  decreto, le cui opere siano in corso di esecuzione, per i quali si applica un incremento del 20% agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2023.

Le risorse del Fondo e le modalità di accesso

Le risorse utilizzate sono quelle del Fondo istituito con l’art. 7, comma 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni, dalla legge n. 120/2020.

Qualora i soggetti siano in possesso dei requisiti previsti possono richiedere l’accesso alle risorse del Fondo presentando richiesta alla Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero, entro il 31 gennaio 2024, specificando:

  • i dati del contratto d’appalto (CUP e CIG) ;
  • il prospetto di calcolo del maggior importo dello stato di avanzamento dei lavori rispetto all’importo dello stato di avanzamento dei lavori determinato alle condizioni contrattuali, firmato dal direttore dei lavori e vistato dal responsabile unico del procedimento;
  • l’entità delle lavorazioni effettuate, con l’indicazione del relativo stato di esecuzione, contabilizzazione o annotazione nel libretto delle misure;
  • l’entità delle risorse finanziarie disponibili, ai sensi dell’art. 26, commi 6 -bis , quarto periodo del decreto legge n. 50 del 2022, e utilizzate ai fini del pagamento dello stato di avanzamento dei lavori in relazione al quale è formulata l’istanza di accesso al Fondo;
  •  l’entità del contributo richiesto;
  • gli estremi del conto di tesoreria o, solo nei casi in cui la stazione appaltante non ne sia provvisto, del conto corrente ordinario, per l’effettuazione del versamento del contributo riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo.

Le richieste vanno presentate seguendo queste finestre temporali:

  • I finestra temporale: dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
  • II finestra temporale: dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
  • III finestra temporale: dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023;
  • IV finestra temporale: dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Il Ministero esaminerà le istanze presentate e decidrerà cumulativamente su di esse secondo l’ordine di presentazione delle domande, con decreti direttoriali adottati secondo la seguente tempistica:

  • entro il 31 maggio 2023, per le istanze presentate dal 1° aprile 2023 al 30 aprile 2023;
  • entro il 31 agosto 2023, per le istanze presentate dal 1° luglio 2023 al 31 luglio 2023;
  • entro il 30 novembre 2023, per le istanze presentate dal 1° ottobre 2023 al 31 ottobre 2023; e
  • Entro il 29 febbraio 2024, per le istanze presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 gennaio 2024.

Nei decreti direttoriali saranno anche elencate le istanze non accolte e la motivazione dell’esclusione, fermo restando che le SA possono ripresentare, sempore entro il 31 gennaio 2024, una nuova istanza.

Le risorse verranno poi assegnate entro 30 giorni dal Decreto Direttoriale di riferimento.

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