Caro materiali e legge di Bilancio 2023: fondi stanziati fino al 2027

Nei commi da 369 a 379 del ddl di Bilancio 2023 viene richiamata la disciplina sull'accesso al Fondo opere indifferibili e sull'aggiornamento dei prezzari regionali

di Redazione tecnica - 28/12/2022

Nel disegno di legge di Bilancio 2023 ha trovato spazio, nei commi da 369 a 379, la disciplina sulla revisione dei prezzi dei materiali e sulla destinazione di un Fondo apposito come disposto dal D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti).

Lavori pubblici e revisione prezzi dei materiali: le disposizioni in legge di Bilancio 2023

Le disposizioni si applicano esclusivamente ai soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 50/2016), comprese le società del gruppo Ferrovie dello Stato, l’ANAS Spa e gli altri soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II del codice stesso, limitatamente alle attività previste nel capo I e qualora non applichino i prezzari regionali, con riguardo ai prezzari dagli stessi utilizzati e aggiornati, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del Codice dei Contratti.

In particolare, il comma 369 prevede che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell’aggiornamento, per l’anno 2023, dei prezzari regionali di cui all’articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, e in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale, la dotazione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, di cui all’articolo 26, comma 7, del D.L. n. 50/2022 è incrementata con le seguenti risorse:

  • 500 milioni di euro per il 2023;
  • 1.000 milioni di euro per il 2024;;
  • 2.000 milioni di euro per l’anno 2025;
  • 3.000 milioni di euro per l’anno 2026;
  • 3.500 milioni di euro per l’anno 2027.

Inoltre, agli interventi degli enti locali finanziati con risorse previste dal PNRR e dal PNC verrà preassegnato, in aggiunta all’importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo pari al 10% dell’importo complessivo.

La preassegnazione è fatta semestralmente; entro il 10 gennaio 2023 e il 10 giugno 2023 le amministrazioni statali finanziatrici individuano l’elenco degli enti locali potenzialmente destinatari della preassegnazione, completo dei codici unici di progetto (CUP), pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione statale finanziatrice; entro i successivi venti giorni gli enti locali devono confermare la preassegnazione, pena decadenza dal contributo.

L'aggiornamento dei prezzari regionali

Al comma 371 si dispone inoltre che i prezzari regionali adeguati con l’aggiornamento infrannuale previsto dall’articolo 26, comma 2, del D.L. n. 50/2022 ossono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023. Di conseguenza entro la stessa data le regioni, procederanno all’aggiornamento dei prezzi; diversamente entro i successivi quindici giorni, verranno modificati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I prezzari regionali aggiornati si applicano alle procedure di affidamento per opere pubbliche e interventi per le quali intervengano la pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara, ovvero l’invio delle lettere di invito finalizzate all’affidamento di lavori e alle medesime procedure di affidamento avviate, rispettivamente, dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, anche tramite accordi quadro ovvero affidate a contraente generale.

Modalità di accesso ai fondi da parte delle Stazioni Appaltanti

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari, le stazioni appaltanti devono preliminarmente procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione indicate nel quadro economico degli interventi, utilizzando anche le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.

Possono accedere al Fondo previsto al comma 369 gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:

  • a) gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
  • b) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al PNC e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 32/2019;
  • c) gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:
    • dal Commissario straordinario di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la realizza zione degli interventi inseriti nel programma di cui all’articolo 1, comma 423, della citata legge n. 234 del 2021;
    • dall’Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all’articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
    • dal commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, per la realizzazione de gli interventi disciplinati nell’accordo di pro gramma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 169 del 24 novembre 2020;
    • gli interventi per i quali sia stata presentata, per l’anno 2022, istanza di accesso al Fondo e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
    • limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

Qualora l’entità delle richieste pervenute superi l’am­montare delle risorse disponibili del Fondo, si tiene conto del seguente ordine di priorità:

  • a) della data prevista di pubblicazione dei bandi o dell’avviso per l’indizione della procedura di gara ovvero dell’invio delle let­ tere di invito che siano finalizzate all’affida­ mento di lavori nonché all’affidamento con­ giunto della progettazione e dell’esecuzione dei relativi lavori;
  • b) dell’ordine cronologico di presenta­zione delle domande da parte delle stazioni appaltanti e validate dalle amministrazioni statali finanziatrici degli interventi o titolari dei relativi programmi di investimento.

Con decreto del MEF, che verrà adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023, verranno determinati:

  • a) le modalità e il termine semestrale di presentazione delle domande di accesso al Fondo da parte delle stazioni appaltanti e delle istanze di assegnazione delle risorse;
  • b) i contenuti delle domande e delle istanze;
  • c) le informazioni del quadro economico di ciascun intervento da fornire ai fini dell’accesso al Fondo sulla base del livello progettuale definito al momento della presentazione della domanda;
  • d) le procedure di verifica delle domande da parte delle amministrazioni statali finanziatrici;
  • e) la procedura di determinazione delle graduatorie semestrali e di assegnazione delle risorse del Fondo;
  •  f) le modalità di trasferimento delle risorse;
  • g) le modalità di utilizzo delle eventuali economie derivanti da ribassi di asta e di re­cupero delle risorse eventualmente divenute eccedenti a seguito di una variazione in di­ minuzione del livello dei prezzi.
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