Cessione bonus edilizi: cos'è il visto di conformità ora per allora?

Il visto di conformità "ora come allora": cos'è e a quali cessioni dei crediti d’imposta si riferisce? Chi deve farlo e perché? Lo chiariamo in questo approfondimento

di Luciano Ficarelli - 12/06/2023

La redazione è già prontamente intervenuta per segnalare la nuova FAQ del 6 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate che si è occupata del visto di conformità “ora per allora” spiegando tecnicamente come fare.

Con il presente contributo si vuole entrare nel dettaglio e comprendere a quali cessioni dei crediti d’imposta si riferisce.

Il visto di conformità “ora per allora”

Il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi è stato previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022 che così recita: “Per i crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter del medesimo articolo 121, il cedente, a condizione che sia un soggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto  legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e che coincida con il fornitore, acquisisce, ora per allora, ai fini  della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido di cui al comma 6 del predetto articolo 121 ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter”.

Per farla breve, i fornitori che hanno concesso lo sconto in fattura o i privati/imprese (escluso banche e assicurazioni) che hanno acquistato un credito come prima cessione prima dell’obbligo del visto di conformità, per evitare la responsabilità solidale con il cedente, possono acquisire il visto di conformità e lo acquisiscono ora per allora.

La responsabilità solidale

Si ricorda, infatti, che il comma 6 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 prevede il recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione con dolo o colpa grave, oltre all'applicazione dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (“Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso”), anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell'importo non spettante e dei relativi interessi.

Quindi, l’effetto finale è che questi soggetti, una volta acquisito il visto di conformità rilasciato secondo le istruzioni della Faq dell’Agenzia delle Entrate, possono applicare il comma 6-bis dell’art. 121 del D.L. 34/2020 che elenca i documenti da conservare per essere esclusi dalla responsabilità solidale con il cedente, salvo ovviamente i casi di dolo o colpa grave.

La documentazione da conservare

Per completezza, i documenti da conservare sono i seguenti:

  1. titolo edilizio abilitativo degli interventi, oppure, nel caso di interventi in regime di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  2. notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'azienda sanitaria locale, oppure, nel caso di interventi per i quali tale notifica non è dovuta in base alla normativa vigente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti tale circostanza;
  3. visura catastale ante operam o storica dell'immobile oggetto degli interventi oppure, nel caso di immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
  4. fatture, ricevute o altri documenti comprovanti le spese sostenute, nonché documenti attestanti l'avvenuto pagamento delle spese medesime;
  5. asseverazioni, quando obbligatorie per legge, dei requisiti tecnici degli interventi e della congruità delle relative spese, corredate di tutti gli allegati previsti dalla legge, rilasciate dai tecnici abilitati, con relative ricevute di presentazione e deposito presso i competenti uffici;
  6. nel caso di interventi su parti comuni di edifici condominiali, delibera condominiale di approvazione dei lavori e relativa tabella di ripartizione delle spese tra i condomini;
  7. nel caso di interventi di efficienza energetica diversi da quelli di cui all'articolo 119, commi 1 e 2, la documentazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus";
  8. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione sulle spese sostenute per le opere;
  9. nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico, la documentazione prevista dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020;
  10. contratto di appalto sottoscritto tra il soggetto che ha realizzato i lavori e il committente.

Come spiega la Faq, il visto di conformità non viene rilasciato attraverso la Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica che si trasmette all’Agenzia delle Entrate perché la Comunicazione è già avvenuta all’epoca della cessione del credito. Per cui, non c’è bisogno di trasmetterlo all’Agenzia ma potrà essere inviato via pec alle parti interessate.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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