Cessione dei crediti edilizi: incredibile ma vero

Il Decreto Legge n. 104/2023 dispone una nuova misura a carico degli ultimi cessionari dei crediti edilizi di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)

di Gianluca Oreto - 13/08/2023

Alla fine del mese di luglio si era parlato di un “Decreto Urgentissimo” che avrebbe risolto tutte le problematiche di chi era rimasto invischiato nel blocco della cessione dei crediti edilizi. Si era parlato di proroga, riapertura dei principali cessionari, garanzia SACE...ma alla fine poco o nulla è arrivato.

Le disposizioni del Decreto Legge n. 104/2023

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 10 agosto 2023, n. 104 recante "Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici" sono terminati i pourparler e abbiamo avuto modo di capire il grado di attenzione del Governo al problema del comparto delle costruzioni che, dopo il boom generato dall’avvio del superbonus negli anni 2020-2021, è rimasto intrappolato all’interno di una tempesta perfetta.

Da una parte il legislatore ha prima incentivato e dato il via libera agli interventi di superbonus (con il Decreto Legge n. 77/2021, c.d. Decreto Semplificazioni che ha derogato all’art. 49 del d.P.R. n. 380/2001 e introdotto la CILAS), dall’altra ha poi stravolto il meccanismo di cessione dei crediti edilizi (con il Decreto Legge n. 4/2022) che nel giro di pochi mesi ha completamente distrutto il tessuto economico del comparto delle costruzioni.

Dopo mesi di inutili discussioni e provvedimenti (tra i quali il Decreto Aiuti-quater, la Legge di Bilancio 2023 e il Decreto Cessioni), tutti si sarebbero attesi uno sforzo particolare del Governo per risolvere una problematica che a breve (novembre) diventerà irrimediabile.

Invece, come spesso accaduto da gennaio 2022, la montagna ha partorito il più classico dei topolini. Le disposizioni contenute nel nuovo Decreto Legge n. 104/2023 riguardano, infatti, solo:

  • la proroga per le unifamiliari (art. 24);
  • una “stranissima” disposizione per la cessione dei crediti edilizi (art. 25);

La proroga per le unifamiliari

L’articolo 24 recante “Misure in materia di incentivi per l’efficienza energetica” prevede una proroga per l’utilizzo del superbonus 110% ma limitata ai soggetti di cui all’art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Stiamo parlando degli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari e le unità immobiliari con accesso autonomo e indipendenza funzionale, la cui scadenza è stata progressivamente prorogata fino ad arrivare al “paletto” del 30 settembre 2022. Chi entro questa data ha completato (e certificato) il completamento del 30% dell’intervento complessivo ha avuto la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute:

  • prima fino al 31 dicembre 2022;
  • poi fino al 31 marzo 2023;
  • poi ancora fino al 30 settembre 2023.

Adesso, il nuovo Decreto Legge ha disposto l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2023. Non si tratta, dunque, di una riapertura dei termini ma solo un modo per consentire più tempo per completare i lavori a chi è già dentro il superbonus 110%.

Una proroga nata dall’esigenza di far fronte al blocco della cessione dei crediti edilizi che ha avuto come principale effetto la sospensione di molti cantieri. Una proroga che, però, non produrrà alcun effetto se al contempo i soggetti beneficiari (o le imprese che hanno fatto lo sconto) non riusciranno a cedere il credito maturato.

La riapertura di Poste Italiane

Ed è qui che si è concentrata l’attività “persuasiva” del Governo che ha portato alla decisione di riaprire i canali di acquisto di Poste Italiane. Una riapertura che, però, difficilmente produrrà gli effetti desiderati (dai contribuenti).

La notizia della riapertura di Poste Italiane è arrivata con un comunicato stampa mediante il quale è stato informato che:

  • la piattaforma di cessione riaprirà a ottobre solo per i privati (imprese escluse), ovvero quando il D.L. n. 104/2023 sarà stato convertito in legge e offrendo solo 3 mesi per cedere il credito ed eventualmente proseguire/completare i cantieri in corso;
  • il taglio di cessione massimo sarà di 50.000 euro ovvero ben al di sotto dell’intervento medio sulle unifamiliari (117.366,29 euro), sulle unità immobiliari autonome e funzionalmente indipendenti (98.471,05  euro) e sui condomini (628.069,45 euro).

Una riapertura che, dunque, sarà molto limitata e che sfiorerà appena la soluzione ad un problema che giorno dopo giorno diventa sempre più grande, lasciando i contribuenti fermi al palo con uno stato d’animo sempre più prossimo all’esasperazione

La mancata cessione dei crediti edilizi

A far discute sarà certamente la misura contenuta nell’art. 25 del Decreto Legge n. 104/2023, dal titolo “Disposizioni in materia di comunicazioni derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Sostanzialmente viene previsto che il mancato utilizzo delle opzioni alternative, per qualsiasi motivo, debba essere comunicato all’Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Una disposizione che sarà in vigore a partire dall’1 dicembre 2023 e sulla quale non si comprende bene la ratio, a parte il tentativo di conoscere un numero (i crediti utilizzati direttamente) che potranno servire per una eventuale riclassificazione dei bonus edilizi (al momento classificati da ISTAT come “pagabili”).

La mancata comunicazione entro i termini stabiliti porterà ad una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro. Per i dettagli di questa nuova misura si dovrà attendere un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Di seguito il testo dell’art. 25:

1. Nelle ipotesi in cui i crediti non ancora utilizzati, derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b) , del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini di utilizzo dei medesimi crediti di cui all’articolo 121, comma 3, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a partire dal 1° dicembre 2023. Nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima del 1° dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro il 2 gennaio 2024.

2. La mancata comunicazione di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa tributaria pari a 100 euro.

3. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

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