Cessione dei crediti edilizi: nuova circolare sui controlli della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza aggiorna i controlli sulla cessione dei crediti edilizi ai sensi dell'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)

di Redazione tecnica - 05/10/2022

Le modifiche apportate nel corso del 2022 all'art. 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) hanno prodotto effetti sia sulla monetizzazione dei crediti edilizi che sugli accertamenti dei diversi Enti preposti al controllo.

I controlli sui bonus edilizi

Quando si parla di bonus edilizi, gli Enti preposti al controllo sono sostanzialmente 3:

  • l'Enea con i suoi controlli in sito e documentali tramite la sua piattaforma;
  • l'Agenzia delle Entrate mediante la piattaforma di comunicazione della cessione;
  • la Guardia di Finanza con due diversi applicativi:
    • Prisma (Portale RIScossioni Monitoraggi e Applicazioni) che consente la consultazione per singolo codice fiscale dei crediti di cui è titolare il contribuente e dei dati registrati sulla piattaforma di cessione crediti dell'Agenzia delle Entrate, verificando se si tratti di soggetto cedente o cessionario, gli importi, la tipologia di credito e tutte le informazioni relative alla data di accettazione o rifiuto del credito stesso
    • Monic (MONItoraggio delle Compensazioni) che consente interrogazioni puntuali o massive attraverso l'elaborazione dei dati dei modelli F24, per individuare le indebite compensazioni dei crediti d'imposta, compresi quelli di natura agevolativa cedibili a terzi.

La circolare della Guardia di Finanza

Con la circolare 25 agosto 2022, prot. 0242074 inviata a tutti i territori, il Comando Generale della Guardia di Finanza ha informato delle modifiche apportate dall'art. 40-quater del D.L.n. 73/2022 (Decreto Semplificazioni fiscali), già convertito in legge, che ha abrogato il comma 3, art. 57 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), anche questo convertito in legge.

Ricordiamo che a seguito dell'art. 57, comma 3 del Decreto Aiuti era stato previsto che le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), si sarebbe potute applicare alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

Con l'abrogazione di questa disposizione, le disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, lettera b) del Decreto Aiuti si applicano anche alle comunicazione di prima cessione o sconto in fattura comunicate all'Agenzia delle Entrate prima dell'1 maggio 2022.

Cessione crediti, divieto di frammentazione e codice univoco

La comunicazione della Guardia di Finanza richiama la precedente circolare 21 luglio 2022, prot. 0213125 con la quale erano state fornite precise indicazioni in merito:

  • alla scadenza del superbonus per gli edifici unifamiliari;
  • sulle modifiche al meccanismo di cessione dei crediti edilizi.

Relativamente a quest'ultimo la Guardia di Finanza ha ricordato che a partire dal 1° maggio 2022:

  • i crediti non possono formare oggetto di successive cessioni parziali;
  • al credito è attribuito un codice identificativo univoco, distinto per rate annuali, da indicare nelle comunicazioni successive alla prima.

Tale codice univoco è composto:

  • dal protocollo (17 caratteri) e dal progressivo (7 caratteri) della comunicazione dell'opzione (prima cessione o sconto) da cui deriva il credito;
  • da un ulteriore progressivo di 6 caratteri, assegnato automaticamente dalla Piattaforma cessione crediti per distinguere, all'interno di ciascuna comunicazione, le varie rate e i relativi titolari originari della detrazione.

Nuova funzionalità per Prisma

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha, infine, informato che all'interno di Prisma è disponibile una nuova funzionalità, denominata "Cessione crediti con tracking", mediante la quale è possibile analizzare le cessione dei crediti oggetto delle comunicazioni di prima cessione o sconto in fattura inviate all'Agenzia delle Entrate a partire dall'1 maggio 2022, monitorando i passaggi delle singole rate attraverso proprio il codice identificativo univoco, visualizzabile nella colonna denominata "Protocollo".

Per accedere a tale funzionalità è necessario inserire l'identificativo fiscale del soggetto da interrogare e il periodo di riferimento (successivo al 30.04.2022).

Le eventuali operazioni eseguite dopo il 1° maggio 2022 in relazione a prime cessioni comunicate entro il 30 aprile 2022 continuano ad essere visualizzabili nella preesistente sezione denominata "Cessione crediti".

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati