Cessione crediti edilizi: via libera al modello Basilicata

Via libera alla circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio come previsto dalla Regione Basilicata

di Redazione tecnica - 17/08/2023

Mentre il Governo nazionale continua da un anno e mezzo a studiare possibili soluzioni (che ancora non sono arrivate), la Regione Basilicata ha pubblicato la Legge regionale 16 luglio 2023, n. 20 recante "Circolazione dei crediti fiscali per efficientamento energetico del patrimonio edilizio", sulla quale ci si è interrogati sulla sua costituzionalità.

Cessione crediti edilizi: la legge della Regione Basilicata

Una legge regionale di appena 5 articoli a conferma che quando si vuole è possibile scrivere norme semplici e chiare:

  • Articolo 1 - Finalità
  • Articolo 2 - Misure per la circolazione crediti fiscali
  • Articolo 3 - Adempimenti
  • Articolo 4 - Norma finanziaria
  • Articolo 5 - Entrata in vigore

La norma regionale prende atto di quanto previsto all'art. 1, comma 1 del Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38. Un Decreto che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, esclude le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dall'elenco dei possibili acquirenti dei crediti fiscali di cui all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

A tal fine, con la nuova legge la Regione Basilicata e tutti gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica), hanno la possibilità di acquistare i crediti edilizi di cui all'art. 121, comma 2 del Decreto Rilancio ed in particolare quelli derivanti da interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119.

Via libera dal MEF

Con una lettera inviata alla Presidenza del Consiglio, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha confermato la coerenza della norma regionale con la legislazione nazionale di riferimento.

Nessuna osservazione, nei limiti di quanto di competenza del MEF, sulla legittimità costituzionale della Legge della Regione Basilicata n. 20/2023. Il MEF, si legge nella nota, “nel contesto della leale collaborazione” - valuta “l’opportunità di suggerire alla Regione - come segnalato dall’Agenzia delle Entrate - di stabilire (…) anche i criteri per valutare le capacità dei suddetti enti di assorbire i crediti acquistati”.

Nessun rischio impugnativa per la nuova legge regionale che potrà essere utilizzata come modello anche da altre Regioni virtuose con l'obiettivo di risolvere "in house" il problema dei crediti rimasti incagliati a causa dei continui cambi normativi.

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