Cessione del credito: la condizione per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate oltre il 31 marzo 2023

Oggi arriverà il primo via libera della Camera al Decreto Legge n. 11/2023 che tra le altre cose concederà più tempo per la comunicazione della scelta delle opzioni alternative

di Redazione tecnica - 30/03/2023

Si dovrà ancora attendere qualche giorno perché dopo la fiducia che incasserà oggi alla Camera, il Governo dovrà ottenere anche quella del Senato prima della approvazione definitiva e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni).

Le modifiche nel ddl di conversione del Decreto blocca cessioni

Tra le norme più attese vi è quella che consentirebbe la comunicazione della scelta delle opzioni alternative relative alla spese sostenute nel 2022 che accedono ad uno dei bonus edilizi, oltre il 31 marzo 2023.

Considerato la sospensione dei cantieri generata dal blocco della cessione dei crediti e dalla conseguente assenza di liquidità da parte di committenti e imprese, alla fine il Governo ha deciso di inserire all'interno della legge di conversione due disposizioni:

  • una chiarirebbe l'ambito di applicazione della "remissione in bonis" per l'asseverazione degli interventi di riduzione del rischio sismico;
  • l'altra consentirebbe la comunicazione delle opzioni oltre il 31 marzo 2023 ma ad una condizione.

Asseverazione tardiva e remissione in bonis

Relativamente alla remissione in bonis (art. 2, comma 1 del D.L. n. 16/2012) viene chiarito che rispetto all’obbligo di presentazione nei termini dell’asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico (entro l'avvio del cantiere) ai fini delle detrazioni fiscali per la riduzione del rischio sismico (sismabonus ordinario, potenziato o super), è consentito l'utilizzo della remissione in bonis entro la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione, fermo restando che, nel caso in cui l’agevolazione sia fruita mediante esercizio di una delle opzioni, la remissione in bonis del contribuente deve avvenire prima della presentazione della comunicazione dell'opzione.

Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito

Relativamente alla scadenza del 31 marzo 2023 per comunicare tramite la piattaforma cessioni dell'Agenzia delle Entrate l'utilizzo delle opzioni alternative, il nuovo art. 2-quinquies del D.L. n. 11/2023 (inserito dalla VI Commissione Finanze della Camera) ha previsto che la remissione in bonis entro la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione vale solo se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

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