Cessione superbonus 110% e bonus edilizi: ecco le ultime novità

Il Senato ha votato l'approvazione del disegno di legge di conversione del Decreto Aiuti-bis che interviene sulla responsabilità solidale legata alla cessione dei bonus edilizi

di Gianluca Oreto - 14/09/2022

Con 182 favorevoli, nessun voto contrario e 21 astenuti l'aula del Senato ha votato l'approvazione del disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) che passa adesso all'altro ramo del Parlamento che avrà il compito di convertirlo definitivamente entro l'8 ottobre 2022 (ma si prevedono tempi ristretti).

Cessione superbonus 110% e bonus edilizi: le novità del Senato

Dopo una settimana convulsa e gli ormai noti scontri sul superbonus 110% e la cessione dei crediti edilizi, e dopo un'accesa discussione parlamentare, alla fine è stato trovato un accordo che, però, non interviene sulle scadenze di utilizzo delle detrazioni fiscali del 110% sulle quali incombe la scadenza relativa agli edifici unifamiliari.

La vera novità (che non prevede nuovi stanziamenti) riguarda la responsabilità solidale e il concorso nella violazione relativo alla cessione del superbonus 110% e degli altri bonus edilizi sulle quali le disposizioni del Decreto Aiuti-bis intervengono in maniera differenziata.

Il testo approvato

Benché il testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera non sia ancora ufficialmente disponibile, si conosce l'emendamento messo a punto dal Governo unitamente alle Commissioni che prevede l'inserimento nel D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis) dell'art. 33-bis "Semplificazioni in materia di cessione dei crediti ai sensi dell'articolo 121, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77". Questo nuovo articolo, inserisce due nuovi commi all'art. 14 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (Decreto Aiuti).

In particolare:

  • 1-bis.1. All'art. 121, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34, dopo le parole "in presenza di concorso nella violazione" sono aggiunte le seguenti: "con dolo o colpa grave". Le disposizioni del presente comma si applicano esclusivamente ai crediti per i quali sono stati acquisiti, nel rispetto delle previsioni della legge, i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'art. 119 e di cui all'art. 121, comma 1-ter.
  • 1-bis.2. Per i crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 34, sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui al comma 1-ter, il cedente - a condizione che sia oggetto diverso da banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cu al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero da imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - e che coincida con il fornitore - acquisisce, ora per allora, ai fini della limitazione a favore del cessionario della responsabilità in solido, di cui al comma 6, ai soli casi di dolo e colpa grave, la documentazione di cui al citato comma 1-ter.

Gli effetti delle modifiche

Il comma 1-bis.1 ridefinisce il concetto di concorso nella violazione limitandola al dolo e colpa grave disponendo che questa nuova definizione si applichi alla cessione dei crediti maturati da interventi di superbonus 110%.

Il comma 1-bis.2. riguarda, invece, tutti gli altri crediti sorti prima degli obblighi introdotti a partire dal 12 novembre 2021 dal Decreto Legge n. 157/2021 (Decreto Antifrode). Per questi crediti il cessionario, a condizione che non sia una banca, un istituto di credito o una assicurazione, per ottenere le limitazioni della responsabilità solidale ai soli casi di dolo e colpa grave, acquisisce ora per allora la documentazione di cui al comma 1-ter, art. 121 del Decreto Rilancio, ovvero visto di conformità e asseverazione di congruità della spesa sostenuta.

Se queste modifiche avranno un effetto sulla riapertura delle cessioni non è dato saperlo anche se all'indomani dell'accordo tra Governo e Parlamento, tutte le forze politiche si sono rincorse in dichiarazioni sul merito della nuova misura.

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